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Criteri opinamenti
COMMISSIONE OPINAMENTO NOTE CIVILI
Criteri da seguire per la redazione delle note
- Non sono dovuti onorari per le prestazioni di redazione nota per il cliente, ricorso per opinamento e suo deposito;
- Nelle cause di lavoro la comparsa di costituzione può essere considerata, ai fini della determinazione degli onorari, come memoria conclusionale;
- I diritti di collazione spettano per ogni foglio, ovvero quatto facciate di uso bollo;
- L’attività di difesa per una separazione consensuale, conclusasi con la redazione del ricorso per separazione consensuale, va quantificata secondo quanto previsto nella tabella relativa ai procedimenti speciali;
- Per la pratica di divorzio congiunto, trova applicazione l’onorario per il procedimento speciale di cui alla voce 49 sub b);
- Il procedimento di sfratto rientra tra quelli “speciali” regolati dalla tariffa sub X, n. 49;
- Gli onorari per la causa di opposizione ad ingiunzione sono comprensivi anche del procedimento per sospensione della esecutività del decreto, che non è un procedimento autonomo rispetto al giudizio di opposizione;
- Il valore della causa di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento deve essere riferito all’ammontare del passivo (cfr. Cassazione 10 luglio 1993, n. 7596);
- In caso di attività di difesa svolta in favore di due parti, per la voce “esame e studio della controversia”, in considerazione del medesimo fatto generatore della responsabilità, l’onorario per ciascun cliente deve essere sottoposto alla riduzione del 50% ai sensi dell’art. 1.2 della tariffa. La medesima riduzione deve essere applicata per le conferenze di trattazione;
- Non sono dovuti i diritti di domiciliazione, essendo esposto nella nota specifiche e dettagliate voci di competenza;
- L’aumento del 20% per la difesa di più parti oltre la prima, va operato solo sugli onorari e non sui diritti (competenze);
- Non sono dovuti onorari per la fase stragiudiziale, quando assorbita dall’attività giudiziale;
- Nell’attività stragiudiziale le voci “esame lettera” ed “esame relazione tecnica” rientrano nella voce “esame e studio della pratica”
- L’esame e studio della pratica va indicato una volta sola.
Competenze da indicarsi dopo la sentenza, nella lettera da inviarsi al Collega della parte soccombente, nella sola fase transattiva
15 – Esame dispositivo
30 – Richiesta copia semplice
45 – Ritiro detta
16 – Esame testo integrale
42 – Registrazione sentenza
45 – Accesso in banca per pagamento registrazione
NO consultazioni con il cliente
NO corrispondenza
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 Cassa Forense
 Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana
 Consiglio Nazionale Forense
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