GRATUITO PATROCINIO CIVILE

Lo stato assicura il patrocinio gratuito nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione per la difesa del cittadino non abbiente (D.P.R. n. 115/2002).

Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all’apolide residente nello Stato.

CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE

Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a Euro 10.628,16

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

 

ISTANZA PER L’AMMISSIONE

L’istanza è sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all’art. 38 D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Essa è redatta in carta semplice e deve contenere:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio con l’indicazione al processo cui si riferisce, se già pendente e la data della prossima udienza;
  • le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
  • generalità e residenza della contorparte;
  • l’impegno a comunicare, fino alla conclusione del processo, le variazioni rilevanti dei limiti del reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro 30 gg. dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione;
  • per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’UE correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

Alla domanda devono allegarsi i seguenti documenti:

- stato di famiglia;

- copia della dichiarazione dei redditi di tutti i componenti la famiglia anagrafica o certificazione sostitutiva;

- copia di documento di identità valido

La domanda così redatta e con gli allegati richiesti, dove essere depositatata presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:
- luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
- luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
- luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti

In caso di impossibilità a presentare la documentazione necessaria, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato.

In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta, il cittadino di Stati non appartenenti all’UE, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Fac-simile domanda e allegati

 

NOMINA DEL DIFENSORE

Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.

ELENCO DEGLI AVVOCATI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

L’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei seguenti requisiti: attitudini ed esperienza professionale; assenza di sanzioni disciplinari, anzianità professionale non inferiore a due anni. L’inserimento nell’elenco è revocato in qualsiasi momento se interviene una sanzione disciplinare.

L’elenco è rinnovato il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, è pubblico e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna Provincia.

La domanda per l’ammissione deve essere compilata e depositata presso il consiglio dell’ordine di iscrizione dell’avvocato richiedente (v. link).

 

Elenco avvocati abilitati al gratuito patrocinio aggiornato al 31/01/2010


Cassa Forense


Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana


Consiglio Nazionale Forense