CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI RAVENNA Il Consiglio, esaminata la posizione dei praticanti avvocati che abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica premesso: - che la posizione del praticante avvocato iscritto nel registro speciale una posizione di carattere non stabile ed autonomo ma di rilievo strumentale, essendo prevista ai soli fini dello svolgimento della pratica necessaria per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione; - che da ci consegue che, una volta compiuta la pratica e conseguita la relativa certificazione, viene meno il presupposto sostanziale per il mantenimento della iscrizione nel registro, in dipendenza della non necessit dello svolgimento di un ulteriore periodo di pratica, in quanto il certificato di compiuta pratica consente la partecipazione agli esami da avvocato senza alcun limite temporale; che per quanto concerne i praticanti avvocati con abilitazione al patrocinio questi, una volta che sia scaduto il termine di abilitazione, non possano restare iscritti nel Registro dei praticanti abilitati giacch decorso il termine di sei anni dalla abilitazione e che non possono essere iscritti nel Registro dei praticanti; - che una volta che il praticante abbia ottenuto il certificato di compiuta pratica questa si consideri conclusa a tutti gli effetti; DELIBERA - di cancellare dal Registro speciale i praticanti avvocati che abbiano compiuto il prescritto periodo di pratica e conseguito il relativo certificato che li abilita a sostenere l'esame da avvocato; - di mantenere ferma l'iscrizione nel Registro dei praticanti abilitati per tutto il periodo di vigenza dell'abilitazione. Deliberato del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna in data 3/06/2003