CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI RAVENNA Il Consiglio, in merito alla possibilitˆ dello svolgimento della pratica forense anche presso uno studio legale non italiano ritenuto che lo svolgimento di un periodo di pratica all'estero deve considerasi come utile integrazione della pratica svolta in Italia, anche ai fini del completamento del tirocinio DELIBERA di riconoscere valida ai fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica la pratica legale svolta presso uno studio legale non italiano alle seguenti condizioni: 1) la pratica pu˜ essere svolta unicamente in un paese della Comunitˆ Europea; 2) la pratica potrˆ avere la durata massima di due semestri e non potrˆ in ogni caso concernere l'ultimo semestre antecedente al conseguimento del certificato di compiuta pratica; 3) il praticante dovrˆ presentare una dettagliata richiesta di autorizzazione, a cui dovrˆ essere allegata la dichiarazione dell'avvocato presso il cui studio sarˆ accolto; 4) il praticante dovrˆ integrare la pratica all'estero con il numero di udienze richieste nell'arco del semestre, da frequentarsi nel distretto di appartenenza; 5) al termine di ogni semestre, il praticante dovrˆ depositare, con le modalitˆ previste dal D.P.R. 101/90 e dal Regolamento della pratica, quaderno e libretto della pratica, sottoscritto anche dall'avvocato straniero. Deliberato del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna in data 3/06/2003