CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI RAVENNA Il Consiglio, in merito alla possibilit ai fini della pratica di presenziare alle udienze di altro avvocato, ritiene che ci sia possibile, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento unitario pratica forense, approvato dall'U.R.C.O.F.E.R. in data 8/11/2002 e da questo Consiglio in data 14/01/2003 ed essendone stata affermata la possibilit dal C.N.F. L'art. 11 del Regolamento dispone che occorre una preventiva richiesta di autorizzazione rivolta al Consiglio, richiesta che deve contenere: 1) Le modalit concrete di svolgimento della pratica stessa; 2) I nominativi degli avvocati (che non potranno essere pi di due); 3) La sottoscrizione del richiedente e per accettazione dagli avvocati, compreso il "dominus". Il Consiglio, in sede di autorizzazione, pu deliberare in merito alle modalit di integrazione della pratica. Al termine del semestre, tutti gli avvocati dovranno certificare, mediante firma sul libretto e sul foglio delle udienze, l'effettiva partecipazione dei praticanti alle udienze. Deliberato del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna in data 3/06/2003