Decreto Legge n. 19 - 2 marzo 2024 modifica dell'Art. 546, comma 1 c.p.c.

art. 25 Decreto Legge n. 19 - 02.03.2024 modifiche dell'Art. 543 comma 1) c.p.c.

In data 2 marzo 2024 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 19 - 02.03.2024 ove all'Art. 25 sono presenti le modifiche dell'Art. 546 comma 1) c.p.c.

Si riporta:

"Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro."

Si raccomanda agli Iscritti di apportare le opportune modifiche agli atti di pignoramento presso terzi come indicato nella nuova formulazione dell'Art. 546 comma 1) c.p.c. per non incorrere in inammissibilità e/o irregolarità.

 


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