Quadro generale sulla normativa del compenso dell'Avvocato

Modalità di determinazione del compenso | Parametri | Equo compenso


La determinazione del compenso per l’attività professionale svolta dall’Avvocato è regolata dall’art. 2233 c.c., dall’art. 9 della legge n. 27/2012 (legge di conversione del D.L. n. 1/2012), dall’art. 13 della legge professionale n. 247/2012 e dai decreti ministeriali previsti dal comma 6 dello stesso articolo, nonché dall’art. 13 bis della stessa legge professionale n. 247/2012 (introdotto dalla legge n. 205/2017).

L’art. 2233 c.c. indica i seguenti criteri per la determinazione del compenso, in via gerarchica: accordo tra le parti, in mancanza di accordo le tariffe o gli usi, determinazione giudiziale. Non è però più possibile ricorrere all’applicazione delle tariffe in mancanza dell’accordo in quanto l’art 9 della legge n. 27/2012, ha definitivamente abrogato il sistema tariffario già previsto per le professioni regolamentate, quale è quella forense.
La determinazione del compenso deve così avvenire, in via preferenziale, con un accordo tra il professionista ed il cliente con la stipula di un contratto d’opera professionale; in mancanza è rimessa alla valutazione dell’organo giudicante e conseguentemente vincolata all’applicazione dei parametri ministeriali in vigore.

L’art. 13 della legge n. 247/2012 “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”

L’art. 13 della legge n. 247/2012 ha reintrodotto un sistema speciale di determinazione e liquidazione del compenso dell’Avvocato, anche se i criteri gerarchici preferenziali per la sua determinazione restano l’accordo tra le parti e, nel caso di assenza di accordo, la liquidazione da parte del Giudice, con il ricorso ai parametri stabiliti con decreto ministeriale.
Sulla scia dell’art. 9 della legge n. 27/2012 la norma contenuta nella nuova legge professionale ha ribadito, al comma 2, che il compenso è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale. La forma scritta per la pattuizione del compenso era ed è peraltro onere già previsto dall’art. 2233 c.c.
Con il comma 5 è stato introdotto l’onere di comunicare in forma scritta alla parte che conferisce l’incarico professionale la misura del costo della prestazione, prevedibile al momento del conferimento dell’incarico, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. In particolare a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 124/2017 il disposto dell’art. 13, comma 5, è ora il seguente: «Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale».

Modalità di pattuizione dei compensi

L’art. 13, comma 3, della legge 247/2012, ispirato alla massima libertà ed autonomia negoziale in ordine al contratto d’opera professionale, quanto alla pattuizione dei compensi, prevede la possibilità di accordi a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare, nonché a percentuale su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

Per le ultime due tipologie occorre tenere presente che il successivo comma 4 stabilisce il divieto del patto di quota lite - seppur non nella vecchia formulazione del 2233 c.c. previgente il D.L. 04.07.2006 n. 223 (cd. decreto Bersani) - disponendo che «sono vietati i patti con i quali l’Avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa».

Art. 13 bis della legge n. 247/2012 2012 “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”

L’art. 19-quaterdecies, comma 1, del D.L. 16.10.2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 04.12.2017, n. 172, ha introdotto nella legge professionale l’art. 13 bis, che disciplina l’equo compenso e le clausole vessatorie nella professione forense.

La norma prevede che nel caso di prestazioni professionali svolte in favore di clienti c.d. forti (imprese bancarie e assicurative, imprese non rientranti nella categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese) e sulla base di convenzioni unilateralmente predisposte dal cliente, il compenso pattuito si considera equo se risulta proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento del Ministro della giustizia.

L’art. 13 bis qualifica come vessatorie, e dunque nulle, le clausole contenute nelle suddette convenzioni che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell’Avvocato, fornendone una elencazione esemplificativa.
Il Giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola, dichiara la sua nullità e determina il compenso dell’Avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento ministeriale.

Gerarchia dei criteri di determinazione del compenso

I criteri gerarchici per la determinazione del compenso sono quindi così individuati:
1. accordo tra le parti;
2. liquidazione da parte del Giudice con i parametri in assenza di accordo.

Il contratto d’opera professionale è pertanto necessario poiché, in mancanza, interviene il secondo criterio, come previsto e regolamentato dal D.M. parametri di riferimento.

Si utilizzano i parametri quali criteri residuali nella ipotesi in cui non sia stato previamente pattuito nessun accordo sul compenso, non siano state previste nell’accordo alcune attività successivamente svolte, una parte debba rifondere le spese legali all’altra parte per effetto della condanna alle spese, il professionista ed il cliente abbiano determinato il corrispettivo con riferimento alle vecchie tariffe.

L’intervento del Consiglio dell’Ordine | l’opinamento

Gli art.li 13, comma 9 e 29, comma 1, lett. l) della legge n. 247/2012 hanno confermato il potere di opinamento delle parcelle in capo al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (già previsto nell’art. 14, comma 1, lettera d), del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578) con la espressa previsione del rilascio, su istanza dell’iscritto all’Albo, di un «parere sulla congruità della pretesa dell’avvocato in relazione all’opera prestata» e di «pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti».

Il parere del Consiglio dell’Ordine in ordina alla congruità della parcella implica una valutazione di congruità della prestazione che trova presupposto nel rapporto di autorità che intercorre tra l’Ordine, soggetto indubitabilmente pubblico, ed i propri iscritti, connotata da discrezionalità, frutto dell’esercizio di un potere conferito dalle norme citate che configura l’esercizio di una potestà riconosciuta per finalità di pubblico interesse e di una funzione istituzionale volta a tutelare non solo gli interessi degli iscritti e la stessa dignità della professione, ma anche gli interessi dei destinatari dell’attività professionale oggetto di valutazione di congruità.
A tal fine l’attività è diretta ad impedire richieste di compensi che si fondino su presupposti erronei o addirittura illegittimi, potendosi esaminare aspetti attinenti alla regolarità del mandato ed a tutti gli altri elementi occorrenti al fine della legittima ed esatta liquidazione.

L’intervento del Consiglio dell’Ordine | il tentativo di conciliazione

A norma degli art.li 13, comma 9 e 29, comma 1, lett. o) della legge n. 247/2012 «in mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell’ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione» e il Consiglio dell’Ordine «interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula».

Sulla base di tale normativa il Consiglio dell’Ordine, a seguito di istanza di parte e valutata la sussistenza dei presupposti di legge, previa delibera di procedere al tentativo di conciliazione tra gli interessati, invita l’Avvocato e l’altra parte a partecipare alla procedura fissando la data dell’incontro tra le parti avanti ad uno o più componenti del Consiglio all’uopo delegati.
All'incontro devono partecipare le parti e l'Avvocato personalmente e, all’esito, è redatto verbale sia dell'intervenuto accordo di conciliazione sia del mancato accordo.
Ove l’istanza di conciliazione riguardi la richiesta di pagamento della parcella da parte di un iscritto, di cui sia stata chiesta la liquidazione, il termine per l'emissione del parere di congruità relativo, rimane sospeso fino all'esaurimento della procedura di conciliazione.
Qualora sia raggiunto un accordo sui compensi, il verbale può essere depositato presso la Cancelleria del Tribunale che ne rilascia copia e ha valore di titolo esecutivo con l’apposizione della formula. Ove l’una o l’altra parte non aderiscano al tentativo di conciliazione, la relativa procedura non ha ulteriore seguito ed il Consiglio dell’Ordine ne prende atto.

L’intervento del Consiglio dell’Ordine | la vigilanza sulla condotta degli iscritti

Nell’ambito dei compiti di vigilanza sulla condotta degli iscritti che l’art. 29, comma 1, lett. f) pone a carico del Consiglio dell’Ordine, che è tenuto a trasmettere al Consiglio Distrettuale di Disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza, hanno rilievo in particolare le seguenti nome del Codice Deontologico Forense riguardanti il compenso dell’Avvocato:
   
 Art. 25 – Accordi sulla definizione del compenso
1. La pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall’art. 29, quarto comma, è libera. È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene il destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale.
2. Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

Art. 29 – Richiesta di pagamento
1. L’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per l’espletamento dell’incarico.
2. L’avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti e deve consegnare, a richiesta del cliente, la relativa nota dettagliata.
3. L’avvocato deve emettere il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto.
4. L’avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all’attività svolta o da svolgere.
5. L’avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, non deve richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, salvo ne abbia fatta riserva.
6. L’avvocato non deve subordinare al riconoscimento di propri diritti, o all’esecuzione di prestazioni particolari da parte del cliente, il versamento a questi delle somme riscosse per suo conto.
7. L’avvocato non deve subordinare l’esecuzione di propri adempimenti professionali al riconoscimento del diritto a trattenere parte delle somme riscosse per conto del cliente o della parte assistita.
8. L'avvocato, nominato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non deve chiedere né percepire dalla parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dalla legge.

Art. 31 – Compensazione
1. L’avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa.
2. L’avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle anticipazioni sostenute, con obbligo di darne avviso al cliente.
3. L’avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso: a) quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita; b) quando si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte e l’avvocato non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita; c) quando abbia già formulato una richiesta di pagamento del proprio compenso espressamente accettata dal cliente.

Art. 34 – Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso
1. L’avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti.

Art. 67 – Richiesta di compenso professionale alla controparte
1. L’avvocato non deve richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione e vi sia l’accordo del proprio cliente, nonché in ogni altro caso previsto dalla legge.
2. L’avvocato, nel caso di inadempimento del cliente, può chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale a seguito di accordi, presi in qualsiasi forma, con i quali viene definito un procedimento giudiziale o arbitrale.

Il sistema tariffario previgente

Il sistema tariffario previgente, risalente al R.D.L. n. 1578/1933 e definitivamente abrogato nel 2012, prevedeva che quando il compenso non era stato determinato tra le parti fosse stabilito secondo tariffe che, inizialmente elaborate dai Consigli degli Ordini, dal CNF ed approvate dal Ministro della Giustizia, dal 1958 erano stabilite con decreti del Ministro di Grazia e Giustizia resi a seguito di delibera del CNF e di parere del Consiglio di Stato.
Le tariffe dovevano essere rinnovate ogni due anni, ma questo termine non era sempre rispettato: infatti l’ultima tariffa forense risale al D.M. n. 127/2004, mentre la precedente era stata emanata con D.M. 585/1994.

Il procedimento con il quale le tariffe erano approvate aveva consentito di superare le critiche secondo le quali si trattava di sistema contrario alla libertà di mercato; ed infatti la Corte di Giustizia ne aveva affermato la legittimità in quanto emanate da una autorità, il Ministero della Giustizia, e non da parti private, per cui la relativa normativa non era stata ritenuta in contrasto con il diritto comunitario (sentenza Arduino del 18.02.2012).
Con tale sistema gli Avvocati erano tenuti a rispettare i minimi previsti dalle tariffe, anche nel caso di even­­tuali convenzioni contrarie, che potevano essere considerate nulle. Inoltre le tariffe si applicavano anche per le liquidazioni giudiziali a carico del socc­ombente in quanto dettate da atto normativo.

La modifica al sistema tariffario è iniziata con il D.L. n. 223/2006 (cd. decreto Bersani), convertito con la legge n. 248/2006, quando fu eliminato il principio della inderogabilità dei minimi, fu altresì abrogato il divieto del patto di quota lite all’epoca previsto dal comma 3 dell’art. 2233 c.c. e fu quindi rimessa alle parti la possibilità di stabilire, con atto scritto, un compenso inferiore a quello minimo risultante dalle tariffe.
Il vincolo delle tariffe restava per le liquidazioni giudiziali delle spese di lite e per il caso in cui il compenso non fosse stato determinato dalle parti in forma scritta.

Nel 2012 il sistema delle tariffe è stato totalmente scardinato con l’art. 9 del D.L. n. 1/2012, convertito con legge n. 27/2012, con il quale fu disposta l’abrogazione delle «tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico» ed introdotto, per il caso di liquidazione giudiziale dei compensi, il riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministero.
La nuova normativa fu motivata con la necessità di aprire la professione alla concorrenza ed avvantaggiare così i giovani ed i consumatori.

E’ poi avvenuto che, eliminata la inderogabilità dei minimi, il divieto del patto di quota di lite e tutto il sistema basato sulle tariffe, in particolare i cd. poteri forti hanno spesso imposto convenzioni capestro, compensi irrisori e, in alcuni casi, talmente bassi da non coprire nemmeno i costi sostenuti dagli studi, mentre i “soggetti deboli”, giovani Avvocati e consumatori non hanno tratto alcun vantaggio.

A distanza di alcuni anni, il Legislatore ha preso coscienza di quanto stava avvenendo e con la legge n. 247/2012 ha introdotto importanti modifiche, ripristinando, anche in tema di compensi, la peculiarità della professione forense con la specifica normativa di cui all’art. 13 e la successiva introduzione dell’art. 13 bis (equo compenso).

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