La Formazione Continua

« ... al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia»


Nell’esercizio della professione, l’Avvocato è tenuto a realizzare il principio di competenza a vantaggio dell’interesse pubblico - e quindi dei cittadini - alla corretta prestazione professionale ed alla migliore amministrazione della giustizia. A questo fine l'Avvocato è tenuto a curare la formazione nell’arco di tutta la vita professionale.
Il dovere di formazione continua, già introdotto nel Codice Deontologico Forense e disciplinato dal Consiglio Nazionale Forense con un proprio regolamento adottato nel luglio 2007, è ora consacrato, divenendo obbligo di legge, nell’articolo 11 della nuova disciplina dell’ordinamento professionale forense (Legge 247/2012) e nel Regolamento del Consiglio Nazionale Forense attuativo della riforma (n. 6/2014), oltre che nel nuovo Codice Deontologico Forense (art. 15).


ESENZIONE ED ESONERI TEMPORANEI DALL’OBBLIGO FORMATIVO

Le esenzioni ed esoneri dall’obbligo di formazione continua sono stabilite e regolate dall'art. 20, comma 1 della legge 247/2012 e dall'art. 15 del Regolamento per la formazione continua n. 6/2014 del Consiglio Nazionale Forense.
Per gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Ravenna si applica anche la Circolare attuativa ed interpretativa adottata dal Consiglio dell'Ordine il 23 marzo 2020, che prevede e dispone anche i casi e modalità della richiesta di esonero (art. 2), utilizzando l'apposito modulo.
Stante l'emergenza sanitaria da Covid-19 il Consiglio dell'Ordine con delibera del 23 marzo 2020, alla quale si rimanda, ha deliberato particolari disposizioni per l'anno solare 1° gennaio-31 dicembre 2020.
Ulteriori disposizioni sono state emanate nel corso dell'emergenza sanitaria dal Consiglio Nazionale Forense per gòli anni 2021 e 2022, come riportate in note in calce alla suddetta Circolare del Consiglio dell'Ordine


RICHIESTE DI ACCREDITO DI EVENTI FORMATIVI

Le richieste di accredito di eventi formativi possono essere inoltrate al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna utilizzando l’apposito modulo, seguendo le indicazioni ivi contenute.
 

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