LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA CONTENUTE NEL DECRETO LEGGE N. 18/2020

Orientamenti ed indicazioni operative nella vigente normativa d'urgenza

Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, in vigore dal 17 marzo, oltre alle previsioni di natura economica, agli art.li 83, 84, 85 e 86 contiene norme in materia di giustizia civile, penale, tributaria, amministrativa e contabile. Inoltre all’art. 106, comma 6, è disposta la sospensione fino al 30 giugno 2020 dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, mentre gli art.li 123 e 124 dispongono in materia di detenzione domiciliare e licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà.
Il decreto legge impone una attenta lettura in quanto incide sostanzialmente nell’esercizio della professione forense, non solo in dipendenza dei rinvii delle udienze, con le eccezioni previste e della sospensione dei termini, ma anche per l’introduzione della previsione dello svolgimento delle udienze, civili e penali, mediante collegamenti da remoto [art. 83, comma 7, lett. f)] e mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte con la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice [art. 83, comma 7, lett. h], dell'obbligo del deposito telematico anche degli atti introduttivi per i procedimenti civili pendenti innanzi al Tribunale ed alla Corte d'Appello e del pagamento del contributo unificato e della anticipazioni forfettarie unicamente con i sistemi telematici [art. 83, comma 11], per la previsione della partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto e dell’esecuzione delle comunicazioni e notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti agli imputati e alle altre  parti mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore [art. 83, commi 12 e 13].
Si tratta di una normativa comprensibile in ragione dell’attuale emergenza epidemiologica; quando quest’ultima sarà cessata, alcune contingenti previsioni, come la partecipazione alle udienze da remoto, non dovranno tuttavia in alcun modo essere considerate quali precedenti per incidere ulteriormente sulle garanzie ed i diritti dei difensori e delle parti nel processo.
Si pubblicano una prima Scheda di analisi del decreto predisposta dal Consiglio Nazionale Forense, nonché la Guida operativa predisposta dall’Organismo Congressuale Forense, che ha altresì redatto una Scheda riguardante i rapporti di natura familiare ed i diritti fondamentali delle persone e dei minori ed un Documento illustrativo su fiscalità ed altre provvidenze economiche per gli studi professionali.
Per quanto riguarda in particolare lo svolgimento delle udienze da remoto tramite la piattaforma Microsoft Teams, per il cui utilizzo si stanno orientando quasi tutti gli uffici giudiziari a seguito del provvedimento in proposito già emanato dalla Direzione Generale della Giustizia Civile, si ringrazia l’Associazione Italiana Giovani Avvocati per il Tutorial per l’udienza in videoconferenza, che la Sezione di Ravenna dell’Aiga ci ha segnalato e che si pubblica. Sulla stessa tematica della partecipazione del difensore all'udienza in videoconferenza con la piattaforma informatica Microsoft Teams analogo interesse ha il Tutorial del Consiglio Superiore della Magistratura.

RAVENNA, 21 marzo 2020

     Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli

 


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