Parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense - DM 37/18

Gentili colleghi,

Vi segnaliamo che il DM 37 del 26 aprile 2018 ("Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"), ha apportato sostanziali modifiche ai parametri generali per i compensi giudiziali, l'attività penale, l'attività arbitrale, l'assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale o procedimentale, i giudizi dinanzi al Tar e al Consiglio di Stato, i procedimenti di mediazione e negoziazione assistita, l'attività stragiudiziale e il c.d. avvocato telematico.

Queste in sintesi le principali novità:

  1. Parametri generali per i compensi in sede giudiziale

•        Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, i quali, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola  sino all'80 per cento o possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento;

•        per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento;

•        avvocato telematico: il compenso determinato in base ai parametri generali è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento "quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse   consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonchè la navigazione all'interno dell'atto»;

•        avvocato che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale: il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento (anziché del 20), fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento (anziché del 5) per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta (anziché di venti);

•        quando la prestazione professionale nei confronti di più soggetti non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento

 

Giudizi dinanzi al Tar e Consiglio di Stato: in caso di proposizione di motivi aggiunti il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50 per cento

 

Procedimenti arbitrali rituali e irrituali: i compensi previsti dall'apposita tabella si applicano adesso a favore di ciascun arbitro e non più all'intero collegio.

 

Attività penale

a) elementi da valutare ai fini della liquidazione del compenso: è inserito "il numero degli atti da esaminare", che va ad aggiungersi agli altri già previsti: le caratteristiche, l'urgenza e il pregio dell'attività, l'importanza, la natura, la complessità del procedimento, la gravità e il numero delle imputazioni, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, i contrasti giurisprudenziali, l'autorità giudiziaria dinanzi alla si svolge la prestazione, la rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare;

b) il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, i quali, in applicazione dei parametri generali, "possono essere aumentati di  regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni cas non oltre il 50 per cento».

 

Avvocato che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale o procedimentale

a) il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento (anziché del 20), fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento (anziché del 5) per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta (anziché venti).

b) lo stesso criterio vale anche quando il numero dei soggetti (anziché delle parti) o delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende un singolo soggetto contro più soggetti (anziché "una parte contro più parti"), sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto.

c) ferma l'identità di posizione procedimentale o processuale, quando la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi soggetti e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento.

 

B) Attività stragiudiziali: il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla apposita tabella allegata, i quali «possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento».

 

Procedimenti di mediazione e negoziazione assistita: l'attività svolta dall'avvocato nella procedura di mediazione e di negoziazione assistita è di regola liquidata in base ai parametri previsti dalla nuova tabella appositamente inserita nel D.M. 55 (tabella 25-bis), che contempla tre fasi: attivazione, negoziazione e conciliazione.

 

Giudizi innanzi al Consiglio di Stato: è sostituita la tabella dei compensi, nella quale sono incrementati in modo sensibile i parametri riferiti alla fase decisionale.

 

Precisiamo, altresì, che:

  • Ai sensi dell’art. 6 (Disposizione temporale). 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
  • Ai sensi dell’art. 7 (Entrata in vigore). 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  (cioè il 27 aprile 2018).

 

Con i migliori saluti.

Il Consiglio


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