Circolare n. 8 - 2025

DOMANDE PER LA PERMANENZA NELL'ELENCO UNICO NAZIONALE DEI DIFENSORI DI UFFICIO PER L'ANNO

DOMANDE PER LA PERMANENZA NELL'ELENCO UNICO NAZIONALE DEI DIFENSORI DI UFFICIO PER L'ANNO 2026

Si rammenta che la domanda di permanenza nell'Elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio deve essere presentata entro il 31 dicembre 2025, esclusivamente attraverso la piattaforma del Consiglio nazionale Forense https://gdu.consiglionazionaleforense.it

 

La mancata presentazione della domanda di permanenza entro tale termine comporta la cancellazione d'ufficio dall'Elenco unico nazionale da parte del CNF. Qualora il CNF deliberi la cancellazione dall'Elenco unico nazionale per omessa presentazione della domanda di permanenza, la richiesta di nuovo inserimento nell'Elenco potrà essere presentata nell'anno successivo in costanza dei requisiti previsti dal relativo Regolamento. La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di prestare l'ufficio per gli incarichi ricevuti in precedenza.

 

Per evitare possibili problemi derivanti dal sovraccarico del sistema, gli interessati che abbiano maturato i requisiti previsti, possono opportunamente procedere fin da ora alla presentazione della domanda.

 

Al fine della permanenza nell'Elenco unico nazionale è necessario autocertificare la partecipazione nel corso dell'anno 2025, anche quale sostituto processuale, ad almeno dieci udienze penali (camerali/dibattimentali), escluse in ogni caso le udienze di mero rinvio e di smistamento nelle quali non siano state trattate questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento, con la ulteriore precisazione che nelle dieci udienze non possono essere conteggiate più di due udienze quale sostituto ex art. 97 co. 4 cpp e non più di tre udienze in procedimento avanti al Giudice di Pace.

 

Circa l'assolvimento dell'obbligo formativo il Regolamento prevede il conseguimento di almeno 15 crediti formativi di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie in quanto la dichiarazione concerne l'anno precedente alla presentazione della domanda, ovvero i crediti maturati nel corso dell'anno 2024.

 

Gli iscritti nell'Elenco unico nazionale nel 2025 non devono presentare richiesta di permanenza perché l'iscrizione relativa all'anno 2025 consente la permanenza nell'elenco fino a dicembre 2026.

 

RAVENNA, 2 dicembre 2025

 

Il Presidente

 

Avv. Paola Carpi


 

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