ESERCIZIO EFFETTIVO, CONTINUATIVO, ABITUALE E PREVALENTE DELLA PROFESSIONE E REVISIONE DEGLI ALBI

Ogni iscritto deve documentare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del DM 47/2016 con dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 da inviare entro e non oltre il 15 gennaio 2021

Il Consiglio dell’Ordine a norma della L. 247/2012 e del DM 47/2016 è tenuto, con cadenza triennale, ad eseguire la revisione degli albi ed a controllare che i propri iscritti svolgano la professione forense in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente.
Il requisito è necessario per mantenere l’iscrizione all’albo degli Avvocati; il Consiglio dell’Ordine nel caso in cui accerti la mancanza dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione deve disporre la cancellazione dall’albo, salvi i giustificati motivi.
La sussistenza dei presupposti dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione deve essere certificata con dichiarazione resa da ciascun iscritto ai sensi degli art.li 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
La prova dell’effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è richiesta in presenza di determinate cause di esonero.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna deve procedere alla verifica con riferimento al triennio 2017-2019 ed ha predisposto una apposita piattaforma online mediante la quale ogni Avvocato iscritto all’Ordine di Ravenna dovrà presentare telematicamente la dichiarazione relativa alla propria posizione, ai sensi degli art.li 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
La piattaforma è raggiungibile dall’accesso riservato agli iscritti contenuto della sezione “Avvocati e praticanti”. Entrati nell’area riservata si dovrà accedere a “Revisione Albo” e seguire le istruzioni.
La dichiarazione dovrà essere inviata telematicamente entro e non oltre il 15 gennaio 2021.
L'omessa dichiarazione costituisce illecito disciplinare; l'accertamento sulla sussistenza o meno dei presupposti dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione sarà in tal caso comunque effettuato dal Consiglio dell'Ordine. 


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