Il Dirigente UNEP del Tribunale di Ravenna, stante l’attuale grave carenza di organico e la limitata presenza in servizio del personale addetto all’ufficio, ha disposto le seguenti modifiche temporanee del servizio esterno di notificazione:
- la notificazione degli atti civili nei territori dei comuni di Faenza, Brisighella Castel Bolognese, Riolo Terme, Casola Valsenio, Solarolo e Bagnara di Romagna sarà effettuata a mezzo del servizio postale, fatti salvi i casi eccezionali da valutarsi e concordarsi con il funzionario UNEP Giulia Villanova o l’Ufficiale Giudiziario Stefania Balestra, competenti per tali territori;
- la notifica degli atti civili nel territorio del comune di Russi sarà effettuata a mani, senza necessità di preventiva comunicazione, dal funzionario UNEP Dr. Daniele Ferlini;
- il servizio notificazione resta immutato per i rimanenti territori della provincia di Ravenna;
- il servizio esecuzioni (pignoramenti, sfratti, sequestri) continuerà ad essere regolarmente espletato.
29 novembre 2019
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
L’Assemblea dell’OCF - Organismo Congressuale Forense ha indetto una giornata di astensione a carattere nazionale da tutte le udienze e dalle altre attività giudiziarie, in ogni settore della Giurisdizione, per il giorno 6 dicembre 2019.
Già in precedenza la Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane aveva deliberato l'astensione dalle udienze penali e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 2, 3, 4, 5 e 6 dicembre 2019.
Per l’astensione valgono le regole contenute nel Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati.
29 novembre 2019
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
La Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense, il Consiglio Nazionale Forense e l'Organismo Congressuale Forense, congiuntamente, hanno avanzato alcune proposte di modifica al decreto fiscale 2020 all’esame del Parlamento. Le proposte di modifica riguardano la richiesta di rimodulazione dei criteri di determinazione della Tari per gli studi professionali, la possibilità di detrarre le spese legali per i cittadini, la deducibilità di spese professionali, la richiesta di differimento del periodo di prima applicazione degli ISA - indici sintetici di affidabilità, il contrasto alle indebite compensazioni, il pagamento mediante carte di credito, la necessità di semplificazioni a favore del professionista e della piccola-media impresa, il regime forfettario - flat tax, l’incremento della dotazione dei fondi economici per l'istituto del patrocinio a spese dello Stato, misure a sostegno della professione di Avvocato e misure in tema di sostegno delle attività della Cassa di previdenza degli Avvocati.
29 novembre 2019
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
La Direzione Generale dell’INPS ha pubblicato un bando, rinvenibile nel sito www.inps.it alla sezione "Avvisi, bandi e fatturazione", per lo svolgimento della pratica forense presso le sue strutture della Regione Emilia-Romagna.
Le domande per l’ammissione alla pratica forense possono essere inviate fino alle ore 14.00 del dell'11.12.2019, con le modalità indicate nel bando, nel quale sono anche precisati i posti disponibili ed i requisiti richiesti.
Con provvedimento del Direttore Generale della Giustizia Civile del 14.10.2019 l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC) istituito dall’Ordine degli Avvocati di Ravenna in attuazione della legge n. 3/2012 è stato iscritto al n. 252 del relativo Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia.
La presentazione dell’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento presso l’Ordine degli Avvocati di Ravenna, che sarà pienamente operativo a fare data dal 1° gennaio 2020, avrà luogo il 9 dicembre 2019, ore 11.30, nell’Aula di Corte d’Assise del Tribunale di Ravenna.
Saluti cordiali
29 novembre 2019
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
Cari Colleghi,
i Presidenti degli Ordini Forensi di Bologna, Modena, Parma, Rimini, Reggio Emilia, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Piacenza, riuniti a Bologna in data odierna, hanno provveduto alla elezione del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere dell’Urcofer - Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell’Emilia Romagna.
A voti unanimi sono stati eletti come Presidente l’Avv. Mauro Cellarosi, candidato dal nostro Ordine, come Vicepresidente l’Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli di Bologna, come Segretario l’Avv. Simona Cocconcelli di Parma e come Tesoriere l’Avv. Giovanni Giuffrida di Piacenza.
Saluti cordiali
21 novembre 2019
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
Il Consiglio Nazionale Forense - che ha adottato il nuovo «Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco Unico Nazionale degli Avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le Difese di Ufficio», in vigore dal 27 ottobre 2019 e che sostituisce il precedente risalente al 2015 - comunica che si è dotato di una nuova piattaforma informatica gestionale per le richieste di iscrizione, permanenza e cancellazione dall’Elenco Nazionale dei Difensori d’Ufficio e che, in vista della sua prossima attivazione, l’accesso alla vecchia piattaforma già in uso verrà disabilitato in data 20 novembre 2019 per il successivo periodo di giorni 50.
Per quanto riguarda le istanze di permanenza scadenti il 31.12.2019 il periodo di interruzione del servizio sarà recuperato di giorni 30 al fine di compensare il periodo in cui l’accesso sarà disabilitato.
Al fine di garantire la tempestività dell’evasione delle domande di prima iscrizione, le stesse, corredate del parere del Consiglio dell’Ordine, potranno essere inoltrate via pec all’indirizzo difesediufficio@pec.cnf.it
La nuova piattaforma gestionale sarà operativa dal 15 gennaio 2020; pertanto le istanze di permanenza per l’anno 2020 dovranno inderogabilmente essere presentate entro il 15 febbraio 2020.
Il CNF informa infine che, come da Regolamento in vigore dal 27 ottobre 2019, gli Avvocati che non hanno presentato istanza di permanenza nel sistema di gestione dell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio (GDU) e quelli che hanno ricevuto parere negativo da parte dei Consigli dell' Ordine in forza della disposizione normativa che, in caso di cancellazione volontaria o mancata presentazione della domanda di permanenza, ne impediva la reiscrizione prima di due anni dalla delibera di cancellazione, e che per tali motivi sono stati cancellati dall'Elenco Unico Nazionale, potranno presentare istanza di nuova iscrizione attraverso la nuova piattaforma gestionale.
Saluti cordiali
15 novembre 2019
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
L’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po ha pubblicato l’avviso per la costituzione di un elenco di Avvocati per il conferimento di incarichi di patrocinio legale che si allega unitamente allo schema di presentazione della prima domanda di iscrizione. Quest’ultima dovrà pervenire all’Ente entro la data del 16.11.2019.
Cordiali saluti
20 ottobre 2019
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
Il Consiglio Nazionale Forense ha emanato il nuovo «Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli Avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio».
Il nuovo Regolamento andrà in vigore dal 27 ottobre 2019 e sostituisce integralmente il precedente risalente al 2015.
Le ragioni che hanno portato alla nuova regolamentazione sono indicate nella relativa Relazione illustrativa.
10 ottobre 2019
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
Il Consiglio Nazionale Forense ai sensi degli art.li 11, comma 2 e 16, comma 2 del D.Lgs. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. 90/2017, ottenuto il parere favorevole del Comitato di Sicurezza Finanziaria, che fa capo al Ministero dell'Economia e Finanze, ha emanato le «Regole tecniche» in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli Avvocati sono esposti nell’esercizio della loro attività, nonché in relazione ai controlli interni agli studi legali e all’adeguata verifica, anche semplificata, dei Clienti.
Alle «Regole tecniche» sono allegati i «Criteri e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento all’adeguata verifica semplificata», corredati dalla modulistica preparata dallo stesso Consiglio Nazionale a supporto dell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio e da utili linee guida.
E’ così concluso l’iter, iniziato dopo l'emanazione del D.Lgs. 90/2017, che, in accoglimento della quarta direttiva UE in materia di antiriciclaggio n. 2015/849, ha attribuito in via ufficiale agli “organismi di autoregolamentazione” e quindi agli organismi nazionale di rappresentanza dei professionisti interessati dalla normativa - tra essi il Consiglio Nazionale Forense - il compito di accompagnare con regole tecniche la normativa primaria al fine di integrarla rispetto alle specificità degli Avvocati.
Le «Regole tecniche» facilitano l'attività dell'Avvocato in quanto circoscrivono il perimetro di applicazione di una normativa che, in quanto troppo concentrata sugli adempimenti formali, si è rivelata eccessivamente penalizzante e forniscono utili indicazioni per adeguarvisi senza incorrere nel rischio di sanzioni.
10 ottobre 2019
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
CERT-PA, la struttura che opera all'interno dell'Agenzia per l’Italia Digitale e che è preposta al trattamento degli incidenti di sicurezza informatica del dominio costituito dalle pubbliche amministrazioni, comunica di avere rilevato nell'ultima settimana un campagna malevola di phishing veicolata su PEC italiane con finti riferimenti a fattura firmate (.p7m), i cui dettagli sono disponibili alla seguente URL
https://www.cert-pa.it/notizie/massiva-campagna-di-phishing-veicolata-su-pec-con-finti-riferimenti-a-fatture-firmate-p7m/
In particolare diverse migliaia di email PEC sono state veicolate verso caselle email PEC appartenenti a professionisti iscritti ad ordini professionali, tra i quali il nostro, come confermato anche da alcuni Colleghi.
La campagna di diffusione risulta in corso a danno di molte utenze italiane titolari di caselle PEC.
Come indicato da CERT-PA si consiglia di non dar seguito a comunicazioni PEC provenienti da utenze “sconosciute” e che richiedono di modificare l’indirizzo di recapito per le successive comunicazione con il Sistema di Interscambio.
11 ottobre 2019
Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
L'Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Ravenna ha un nuovo indirizzo mail, già attivo, che è il seguente: odm@ordineavvocatiravenna.it
20 settembre 2019
La Segreteria
Si comunica che dal corrente mese è possibile provvedere al ritiro dei fascicoli di parte del Tribunale di Ravenna, preso l’aula n. 18 nella sola mattinata del venerdì.
In tal modo l’aula n. 18 può essere utilizzata per lo svolgimento degli incontri di mediazione disposti dall’Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Ravenna per tutti gli altri giorni della settimana, con la sola esclusione del sabato. Per casi particolari/urgenze è possibile, in accordo con la Segreteria dell’Ordine, accedere all’aula n. 18 per il ritiro dei fascicoli anche in altra giornata, compatibilmente con lo svolgimento di incontri di mediazione che siano in corso.
21 settembre 2019
La Segreteria
L'Azienda Servizi alla Persona del Circondario Imolese ha comunicato la pubblicazione di due avvisi per la formazione di due elenchi di avvocati, autorizzati al patrocinio a spese dello Stato, cui l'ente potrà conferire incarichi di difesa di minori in carico all'ASP innanzi al Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna, l’uno per i procedimenti civili e l’altro per i procedimenti penali.
Ulteriori informazioni sono reperibili nella pagina del sito web dell'ente dedicata ai bandi ed avvisi pubblici.
Il termine per l'invio delle domande scadrà il 15 settembre 2019.
Il Presidente
Sergio Gonelli
E’ stato sottoscritto il 02.07.19 dal Ministro della Giustizia Avv. Alfonso Bonafede e dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense Avv. Andrea Mascherin un Protocollo d’intesa per l’istituzione del Nucleo Centrale di monitoraggio della disciplina dell’equo compenso per la professione forense; il monitoraggio riguarderà il rispetto e l’applicazione della disciplina dell’equo compenso (art. 13-bis della legge 247/2012) , anche da parte dell’Autorità Giudiziaria, in relazione alle prestazioni rese nei rapporti con i privati e la pubblica amministrazione ed avverrà tramite il Nucleo centrale istituito presso il Ministero ed una rete che opererà a livello locale con la partecipazione dei Nuclei locali disposti dai Consigli degli Ordini degli Avvocati. Il Consiglio dell’Ordine, condividendo l’iniziativa del Consiglio Nazionale Forense e del Ministro della Giustizia, nella sua adunanza del 09.07.19 ha deliberato l’istituzione di un Nucleo locale di monitoraggio per il territorio circondariale di Ravenna ed ha nominato quale Responsabile l’Avv. Antonio Farini.
RAVENNA, 1 agosto 2019
Il Presidente
Sergio Gonelli
Anas Spa con lettera/avviso del 25.07.19 ha comunicato di voler costituire un elenco di Avvocati per la tutela legale di dipendenti e dirigenti, in servizio e non, della stessa Anas o di società partecipate, indicando peraltro requisiti e criteri di valutazione particolari, idonei ad alterare l’equilibrio tra le prestazioni professionali che agli Avvocati viene richiesto di offrire.
Il Consiglio dell’Ordine ha reagito alla previsione di tali requisiti unitamente all'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia-Romagna (URCOFER) con comunicazione del 30.07.19, con la quale l'Anas è stata invitata alla riformulazione dell'avviso.
RAVENNA, 30 luglio 2019
Il Presidente
Sergio Gonelli
Cari Colleghi,
il 15 aprile 2019, alle ore 11.30, nell’aula della Corte d’Assise del Tribunale - in occasione dell’evento “PIER PAOLO CASADEI MONTI Un ricordo del magistrato e dell’uomo di giustizia”- interverrà il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura Avv. David Ermini, al quale porteranno i loro indirizzi di saluto il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale, il Presidente del Tribunale di Ravenna Dott. Roberto Sereni Lucarelli, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna Dott. Alessandro Mancini ed il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna Avv. Sergio Gonelli.
L’incontro è stato organizzato, in collaborazione anche con il nostro Ordine, in ricordo di Pier Paolo Casadei Monti, già Magistrato presso gli uffici giudiziari di Ravenna, componente del CSM e Senatore della Repubblica nella XII e XIII legislatura fino alla sua prematura scomparsa avvenuta il 14.06.1996, al quale, nel corso della giornata, sarà intitolata la sala riunioni dell’ufficio di presidenza del Tribunale.
I Colleghi sono invitati a partecipare.
Cordiali saluti
Il Consigliere Segretario
Avv. Valentina Fussi
Cari Colleghi,
con legge 11.02.19, n. 12 sono state apportate modifiche agli art.li 495 cpc (delle quali si dovrà tener conto anche nella predisposizione degli atti di pignoramento per gli avvisi da rendere al debitore), 560 e 569 cpc.
Le modifiche, evidenziate nell’allegato ed in vigore dal 13.02.19, non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge.
Cordiali saluti
Il Consiglio
Gentili Colleghi,
si allega la relazione sull'attività consiliare dell'anno 2018 presentata in occasione dell'assemblea del 24 gennaio 2019.
Con i migliori saluti
Il Consiglio
La Cancelleria Penale Dibattimentale ha comunicato in data odierna che da lunedì 1 ottobre 2018 è diventato operativo un “front office”, aperto al pubblico dalle ore 8,30 alle ore 12.30.
All’inizio del corridoio della Cancelleria è posto l’elenco di turnazione che individuerà di giorno in giorno un operatore preposto e sulla porta dell’incaricato si troverà un cartello FRONT OFFICE.
L’operatore incaricato accetterà tutte le istanze che provvederà a distribuire, a fine mattina, ai colleghi di competenza, nonché le richieste di visione fascicoli.
Cordiali saluti.
Il Consiglio
Il giorno 22 agosto 2018, dalle ore 14 alle ore 24, verranno eseguiti degli importanti interventi tecnici sulla infrastruttura informatica e per tutta la durata dell’intervento Consolle Avvocato non sarà utilizzabile
La medesima comunicazione appare come pop up in Consolle.
Gentili Colleghi,
Vi alleghiamo la delibera assunta dalla GIUNTA DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE il 11 giugno 2018, relativamente all’astensione dalle udienze per le giornate del 25, 26 e 27 giugno 2018.
Con i migliori saluti.
Il Consiglio
Gentili Colleghi,
Vi alleghiamo la delibera assunta dall’Assemblea dell’Organismo Congressuale Forense in data 15 giugno 2018, relativamente all’astensione dalle udienze civili e dalle altre attività giudiziarie nella giornata del 26 giugno 2018.
Con i migliori saluti.
Il Consiglio
Gentili Colleghi,
il 4 luglio 2017 è entrato in vigore il D. Lgs. 90 del 25.5.2017, di recepimento della Direttiva UE 2015/849.
La scelta del Governo è stata quella di sostituire integralmente il testo del decreto 231/2007, senza, tuttavia, abrogarlo.
Le novità più rilevanti per gli Avvocati riguardano:
- l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro dei clienti, fermo restando l’obbligo di conservazione, tra gli altri, dei documenti di identificazione;
- una più ampia applicazione del principio dell’approccio basato sul rischio;
- una revisione del sistema sanzionatorio;
- una rivisitazione della struttura dell’adeguata verifica della clientela, con particolare riguardo ai soggetti diversi dalle persone fisiche.
Per quanto riguarda gli Ordini professionali le indicazioni sono le stesse riportate dalla normativa previgente e consistono, essenzialmente, nella funzione di promozione, ovvero nel compimento di attività di sensibilizzazione volte a favorire la conoscenza della normativa antiriciclaggio (comunicazioni ed iniziative formative) .
Si è, infine discusso, se spetti agli Ordini il controllo sul rispetto degli obblighi antiriciclaggio gravanti sugli iscritti: sul punto, il CNF ritiene, al momento, che ai COA non siano affidati nuovi e/o particolari poteri ispettivi e/o di indagine, se non secondo i consueti criteri stabiliti dalla Corte Costituzionale (n. 405 24 ottobre – 2 novembre 2005) in base ai quali le istituzioni ordinistiche “assicurano il corretto esercizio della professione a tutela dell’affidamento della collettività” .
Provvediamo, comunque, ad allegare per la Vs. verifica e consultazione:
Con i migliori saluti.
Il Consiglio
---------- ALLEGATI ----------
Antiriciclaggio - CNF FAQ 2017
D. Lgs 90-2017
N. 10-C-2017 ( antiriciclaggio - linee guida per gli avvocati aggiornate al 14 07 2017 )
Il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali sarà direttamente applicabile negli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018.
Gentili Colleghi,
il 4 luglio 2017 è entrato in vigore il D. Lgs. 90 del 25.5.2017, di recepimento della Direttiva UE 2015/849.
La scelta del Governo è stata quella di sostituire integralmente il testo del decreto 231/2007, senza, tuttavia, abrogarlo.
Le novità più rilevanti per gli Avvocati riguardano:
- l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro dei clienti, fermo restando l’obbligo di conservazione, tra gli altri, dei documenti di identificazione;
- una più ampia applicazione del principio dell’approccio basato sul rischio;
- una revisione del sistema sanzionatorio;
- una rivisitazione della struttura dell’adeguata verifica della clientela, con particolare riguardo ai soggetti diversi dalle persone fisiche.
Per quanto riguarda gli Ordini professionali le indicazioni sono le stesse riportate dalla normativa previgente e consistono, essenzialmente, nella funzione di promozione, ovvero nel compimento di attività di sensibilizzazione volte a favorire la conoscenza della normativa antiriciclaggio (comunicazioni ed iniziative formative) .
Si è, infine discusso, se spetti agli Ordini il controllo sul rispetto degli obblighi antiriciclaggio gravanti sugli iscritti: sul punto, il CNF ritiene, al momento, che ai COA non siano affidati nuovi e/o particolari poteri ispettivi e/o di indagine, se non secondo i consueti criteri stabiliti dalla Corte Costituzionale (n. 405 24 ottobre – 2 novembre 2005) in base ai quali le istituzioni ordinistiche “assicurano il corretto esercizio della professione a tutela dell’affidamento della collettività” .
Provvediamo, comunque, ad allegare per la Vs. verifica e consultazione:
Con i migliori saluti.
Il Consiglio
---------- ALLEGATI ----------
Antiriciclaggio - CNF FAQ 2017
D. Lgs 90-2017
N. 10-C-2017 ( antiriciclaggio - linee guida per gli avvocati aggiornate al 14 07 2017 )
Gentili colleghi,
Vi segnaliamo che il DM 37 del 26 aprile 2018 ("Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"), ha apportato sostanziali modifiche ai parametri generali per i compensi giudiziali, l'attività penale, l'attività arbitrale, l'assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale o procedimentale, i giudizi dinanzi al Tar e al Consiglio di Stato, i procedimenti di mediazione e negoziazione assistita, l'attività stragiudiziale e il c.d. avvocato telematico.
Queste in sintesi le principali novità:
• Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, i quali, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento o possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento;
• per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento;
• avvocato telematico: il compenso determinato in base ai parametri generali è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento "quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonchè la navigazione all'interno dell'atto»;
• avvocato che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale: il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento (anziché del 20), fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento (anziché del 5) per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta (anziché di venti);
• quando la prestazione professionale nei confronti di più soggetti non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento
Giudizi dinanzi al Tar e Consiglio di Stato: in caso di proposizione di motivi aggiunti il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50 per cento
Procedimenti arbitrali rituali e irrituali: i compensi previsti dall'apposita tabella si applicano adesso a favore di ciascun arbitro e non più all'intero collegio.
Attività penale
a) elementi da valutare ai fini della liquidazione del compenso: è inserito "il numero degli atti da esaminare", che va ad aggiungersi agli altri già previsti: le caratteristiche, l'urgenza e il pregio dell'attività, l'importanza, la natura, la complessità del procedimento, la gravità e il numero delle imputazioni, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, i contrasti giurisprudenziali, l'autorità giudiziaria dinanzi alla si svolge la prestazione, la rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare;
b) il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, i quali, in applicazione dei parametri generali, "possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni cas non oltre il 50 per cento».
Avvocato che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale o procedimentale
a) il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento (anziché del 20), fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento (anziché del 5) per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta (anziché venti).
b) lo stesso criterio vale anche quando il numero dei soggetti (anziché delle parti) o delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende un singolo soggetto contro più soggetti (anziché "una parte contro più parti"), sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto.
c) ferma l'identità di posizione procedimentale o processuale, quando la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi soggetti e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento.
B) Attività stragiudiziali: il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla apposita tabella allegata, i quali «possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento».
Procedimenti di mediazione e negoziazione assistita: l'attività svolta dall'avvocato nella procedura di mediazione e di negoziazione assistita è di regola liquidata in base ai parametri previsti dalla nuova tabella appositamente inserita nel D.M. 55 (tabella 25-bis), che contempla tre fasi: attivazione, negoziazione e conciliazione.
Giudizi innanzi al Consiglio di Stato: è sostituita la tabella dei compensi, nella quale sono incrementati in modo sensibile i parametri riferiti alla fase decisionale.
Precisiamo, altresì, che:
Con i migliori saluti.
Il Consiglio
Gent.li Colleghi,
come Vi è noto, il protocollo in uso presso il nostro Tribunale per la liquidazione degli onorari per la difesa di soggetti ammessi al gratuito patrocinio ha previsto, al fine accelerare e semplificare il pagamento degli onorari, il deposito della richiesta di liquidazione al termine della fase o grado di giudizio, venendo, così, incontro a concomitanti esigenze di avvocati, giudici e personale di cancelleria.
Tale prassi è diventata in seguito legge, essendo stata prevista dall’ art. 83 comma 3 bis DPR 115/2002, introdotto da legge di stabilità 2016.
Il deposito fuori udienza per quanto possibile (l’art. 83 comma 3 bis DPR 115/2002 non prevede alcun termine di decadenza per la presentazione della richiesta, né alcun termine perentorio per il giudice; ved. indicazioni del Ministero che si allegano) rallenta però notevolmente la procedura, rendendo più difficoltoso il lavoro del Giudice (che non ha più a disposizione il fascicolo, in alcuni casi già trasmesso in Corte d’Appello) e delle cancellerie.
Vi sollecitiamo, pertanto, a provvedere - in ottemperanza a tali disposizioni e per quanto possibile - al deposito della richiesta di liquidazione secondo le tabelle previste dal protocollo, all’esito del giudizio che chiude la fase cui si riferisce la richiesta.
Nei diversi casi di richieste depositate fuori udienza Vi invitiamo ad allegare la sentenza o (in mancanza) il dispositivo al fine di facilitare la liquidazione stessa (e ciò aderendo a condivisibile richiesta da parte della Presidente della Sezione Penale).
Dispositivi delle sentenza – Sezione Penale –
Vi comunichiamo che copia dei dispositivi delle sentenze – come disposto in sede di Osservatorio Penale - saranno resi disponibili, per gli avvocati che ne faranno richiesta, presso la cancelleria del Giudice e a partire dal giorno successivo alla loro lettura.
Con i migliori saluti.
Il Consiglio
Si allega la relazione del Presidente sull’attività del Consiglio dell’Ordine, presentata in occasione dell’assemblea del 10 aprile 2018.
Vi segnaliamo che nella Legge di Bilancio 2018 (commi 274 quinquies e sexies della Legge 27/12/2017 n. 205) - su proposta e impulso del Consiglio Nazionale Forense – è stato finalmente introdotto il diritto delle avvocate in gravidanza e in maternità a invocare il legittimo impedimento dal comparire in udienza, vincolando i calendari delle udienze giudiziarie e condizionando i rinvii.
Sia nel rito civile che in quello penale il periodo gestazionale preso a riferimento è di due mesi anteriori alla data presunta del parto e di tre mesi successivi.
In ambito civilistico, la gravidanza delle avvocate va ad incidere sui calendari delle udienze, con l’unica eccezione delle cause rispetto alle quali si richiede una trattazione urgente. Pertanto, soltanto in tali limitate ipotesi, l’avvocatessa dovrà necessariamente farsi sostituire da un collega.
La fonte normativa è costituita dal comma 274 quinquies dell’articolo unico della Legge di Bilancio, il quale aggiunge un ulteriore comma all’articolo 81-bis delle disposizioni per l’attuazione del C.P.C. prescrivendo che: «Quando il difensore documenta il proprio stato di gravidanza, il giudice, ai fini della fissazione del calendario del processo ovvero della proroga dei termini in esso previsti, tiene conto del periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi. La disposizione del primo periodo si applica anche nei casi di adozione nazionale e internazionale nonché di affidamento del minore avendo riguardo ai periodi previsti dall’articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dall’applicazione del presente comma non può derivare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un’urgente trattazione».
In ambito penalistico il comma 271 sexies ha novellato l’articolo 420-ter del C.P.P. (« Impedimento a comparire dell’imputato o del difensore”), con inserimento del comma 5 bis: «Agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso».
Si tratta di un risultato ottenuto grazie all’impegno del CNF con il supporto di tutta l’avvocatura italiana e che pone finalmente rimedio ad un'ingiustificabile diversità di trattamento rispetto ad altre categorie professionali.
Con i migliori saluti.
Il Consiglio dell’Ordine
Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato”, ai sensi dell’art. 43 comma 2 della legge
31 dicembre 2012 n. 247.
In allegato i due protocolli in oggetto riguardanti la liquidazione, in favore dei difensori, dei compensi conseguenti all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in esito alla definizione dei procedimenti civili e penali innanzi al Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna in Bologna.
Come già avvenuto anche per i Protocolli approvati e in vigore presso il ns. Tribunale, l’obiettivo comune di magistratura e avvocatura
è quello di condividere un modulo volto all'applicazione più snella e predeterminata di criteri di liquidazione sulla scorta delle linee guida e delle tabelle riportate nei Protocolli stessi.
L’auspicata ampia applicazione dei Protocolli dovrebbe rendere più rapida e certa la liquidazione dei compensi e ridurre gli attuali (lunghi) tempi di attesa.
Trattandosi, quindi, di uno strumento utile nell’esercizio della ns. professione, Vi invitiamo a prendere nota del contenuto dei Protocolli e ne auspichiamo un ampio e generalizzato rispetto.
Con i migliori saluti.
Il Consiglio
Si comunica che a far data dal 1 marzo 2018, troveranno applicazione le modifiche apportate allo Statuto, al Regolamento ed alla relativa modulistica dell'Organismo di Mediazione istituito presso l'Ordine delgli Avvocati di Ravenna.
Gentili Colleghi,
Vi comunichiamo che, a partire dal prossimo 1° marzo, entrerà in funzione il nuovo Information Center di Cassa Forense con caratteristiche multimediali e orari ampliati rispetto al passato (e che si confida potrà trovare l’apprezzamento degli iscritti superando talune criticità del passato).
Il servizio si articolerà in molteplici canali di servizio (ved. allegato comunicato che troverete anche sul ns. sito internet):
Call Center: organizzato su più livelli, con operatori qualificati e l’ausilio di una nuova piattaforma digitale che consente il monitoraggio costante dell’attività e l’utilizzo flessibile delle risorse umane disponibili anch’esse numericamente ampliate. Per questo servizio il nuovo numero da contattare, a partire dal 1°/03/2018, è il seguente: 06/87404040.
Di conseguenza, i vecchi numeri dell’Information Center (06.362111 e 06.36205000) verranno disattivati dalla medesima data.
Call me back: possibilità per l’utente di prenotare una chiamata telefonica da parte di un operatore qualora l’attesa si protragga per oltre due minuti.
Chat con operatore: questo servizio innovativo consentirà di entrare in contatto via chat direttamente con un operatore mediante l’apposita funzione inserita nella sezione di “accesso riservato” del sito Internet di Cassa Forense, offrendo, così, un’assistenza dedicata agli iscritti durante la navigazione sul sito.
Mail guidata: servizio disponibile mediante l’utilizzo del format presente sul sito della Cassa nella sezione “Informazioni – richiesta informazioni on line” con risposta di un operatore entro i successivi due giorni lavorativi.
Front Office: servizio di consulenza diretta presso gli sportelli della Cassa (Via G. Gioacchino Belli 5), previo appuntamento da prenotare on line mediante il sito della Cassa nella sezione “Informazioni - prenotazione appuntamento front office.
Oltre a questi servizi, già attivi dal 1/03/2018, sono allo studio e verranno prossimamente implementati altri canali multimediali (whatsapp, sms, messenger, ecc.) per consentire agli iscritti di dialogare con sempre maggior facilità con la Cassa.
Con i migliori saluti.
Il Consiglio
Gentili Colleghi,
Vi alleghiamo la delibera dell’UFFICIO DI COORDINAMENTO DELL’O.C.F. in data 13.01.2018 con l’indizione della manifestazione dal titolo “GIORNATA DELLA DIGNITÀ E DELL'ORGOGLIO DELL'AVVOCATURA E DELLA SALVAGUARDIA DELLE TUTELE: PARLIAMONE PRIMA”, da svolgersi in due distinti momenti di cui uno a carattere nazionale e uno a carattere territoriale su base distrettuale per la mattina del giorno 23.02.2018.
Nella delibera viene indetta l’astensione dalle udienze per il giorno 23.02.2018, da tenersi in conformità al codice di autoregolamentazione, al fine di permettere la più ampia partecipazione degli Avvocati alle Assemblee territoriali.
Vi precisiamo, altresì, che l’Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell’Emilia Romagna (URCOFER) nella seduta del 15 febbraio 2018 all’unanimità ha deliberato di non dare corso ad alcuna iniziativa su base distrettuale nella giornata del 23 febbraio 2018 (ved. allegato), per le seguenti motivazioni.
“L’URCOFER, esaminata approfonditamente la delibera assunta dall’Ufficio di Coordinamento dell’Organismo Congressuale Forense nella seduta del 13 gennaio 2018,
• rileva l’inopportunità della decisione di tenere la manifestazione in oggetto nell’imminenza delle prossime elezioni, in relazione al rischio di possibili strumentalizzazioni di natura politica, avuto riguardo all’inderogabile necessità di preservare, anche sotto questo profilo, i canoni di autonomia e di indipendenza della professione forense e delle sue istituzioni;
• osserva che la motivazione della proclamata astensione a carattere nazionale da tutte le udienze e da tutte le altre attività giudiziarie per il giorno 23 febbraio 2018 “al fine di permettere la più ampia partecipazione dei colleghi alle iniziative territoriali”, così come formulata, non appare direttamente legata alla necessità di sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto all’oggetto della manifestazione, riducendosi, invece, al semplice “mezzo” per consentire la partecipazione degli avvocati alle iniziative territoriali;
• osserva, inoltre, che tale opzione determina un oggettivo depotenziamento dello strumento dell’astensione dalle udienze, in vista del suo utilizzo per essenziali finalità di politica forense e/o esigenze di corretta amministrazione della giustizia;
• conferma, infine l’impegno da parte degli Ordini del Distretto della Corte d’Appello di Bologna ad attivarsi concretamente per la salvaguardia della professione forense, nonché e per l’affermazione dei principi di autonomia e indipendenza dell'Avvocatura.
Per le suddette motivazioni URCOFER non darà corso ad alcuna iniziativa su base distrettuale nella giornata del 23 febbraio 2018.
Si dispone la comunicazione della presente delibera all’Organismo Congressuale Forense, al Consiglio Nazionale Forense e a tutti i Consigli degli Ordini d’Italia.
Il Presidente Avv. Giovanna Ollà”
Il Consiglio
SI COMUNICA CHE IN DATA 28.12.2017 E' STATA INVIATA AI COA LA SEGUENTE COMUNICAZIONE:
"Ill.mi Sig.ri Presidenti,
di intesa e per incarico dell'Avvocato Antonino Gaziano, coordinatore la Commissione difese di ufficio, Vi comunico che le istanze di premanenza possono, oltrechè essere presentate tramite gestionale,essere avanzate anche direttamente alle segreterie dei Consigli dell'Ordine, sia via email che in cartaceo e comunque fino al 31 c.m.
Preciso difatti che la ingente quantità di accessi al gestionale potrebbe non permettere il perfezionamento dell' istanza da parte dell'Avvocato.
Si prega di dare più ampia diffusione possibile agli iscritti agli Albi da Voi tenuti.
Da ultimo significo che la presente sarà anche oggetto di pubblicazione sul sito web istituzionale del Consiglio Nazionale Forense, sia in home page che nella apposita sezione dedicata."
Con i migliori saluti
d'ordine del Consigliere Avv. Antonino Gaziano
il funzionario
Anna Mochi
Linee guide adottate dal CNF
Le Segreterie dell’Ordine degli Avvocati, della Fondazione Forense Ravennate e dell’Organismo di Mediazione rimarranno chiuse al pubblico da venerdì 22.12.2017 a venerdì 5.01.2018.
Le sole istanze di mediazione demandate dal giudice e quindi urgenti potranno essere inviate via PEC all’indirizzo segreteria@ordineavvocatiravenna.eu con allegato, unitamente alla documentazione richiesta, il provvedimento.
Cari Colleghi,
Vi ricordiamo che ai fini della permanenza nelle liste nazionali dei difensori di ufficio, gli avvocati che intendano mantenere la propria iscrizione, sono tenuti a presentare la relativa domanda - a decorrere dal 1.12.2017 e fino al 31.12.2017 - autocertificando l’esercizio continuativo dell’attività professionale nel settore penale nell’anno 2017 (ed elencando almeno dieci udienze ove è stata prestata assistenza difensiva).
Le richieste di iscrizione, permanenza, cancellazione ed iscrizione si effettueranno esclusivamente accedendo nel sistema di gestione dell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio all’interno del del CNF nella sezione difese d’ufficio (https://gdu.consiglionazionaleforense.it/ ).
Il gestionale chiederà di allegare in formato PDF l’autocertificazione con l’elenco delle udienze a cui si è partecipato nell’anno solare in cui la richiesta viene presentata, la dichiarazione di regolarità con l’obbligo formativo di cui all’art. 11 L. 247/2012 e l’indicazione delle liste in cui si intende essere inseriti (da inviare con un unico modello in allegato).
Per l’accesso è necessario dotarsi di dispositivo di firma digitale (smart card o pen drive) con certificato di autenticazione e del certificato di sottoscrizione.
Non vi sono, quindi, oneri di allegazione della relativa documentazione, ferma restando la facoltà del COA di effettuare controlli a campione e/o chiedere la produzione di idonea documentazione idonea a dimostrare la partecipazione alle udienze.
Invitiamo, quindi, tutti i difensori d’ufficio al rispetto della normativa di riferimento (artt. 97 c.p.p. e 29 disp. att. c.p.p.; ed in particolare a quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento adottato dal CNF il 22.5.2016)
Con i migliori saluti.
Il Consiglio
Dalle ore 12,00 del 10 novembre fino alle ore 14,00 dell'11 dicembre 2017 è disponibile la nuova procedura per l’ammissione alla pratica forense presso l’Avvocatura dell’INPS.
Il bando regionale è pubblicato sul sito istituzionale www.inps.it nella sezione "Avvisi, bandi e fatturazione", oltre che esposto presso gli albi delle Direzioni provinciali INPS della regione.
Si ricorda che per poter svolgere la pratica presso l’Avvocatura dell’INPS, occorre possedere i seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'U.E. in possesso dei requisiti previsti dall'art. 17, comma 2 della Legge 247/2012;
- essere in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione nel registro dei praticanti Avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale nel territorio del cui circondario si trova l’Ufficio legale dell’INPS indicato nella domanda di pratica;
- se già iscritto nel registro speciale dei praticanti presso il Consiglio dell'Ordine, non avere una anzianità di iscrizione superiore a 3 (tre) mesi.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
La domanda per l’ammissione alla pratica forense di cui al presente bando dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando l’apposito form presente sul sito internet dell’Istituto (secondo il percorso: www.inps.it - Homepage – Avvisi, bandi e fatturazione – Avvisi - Pratica forense presso l’avvocatura dell’INPS) dalle ore 12,00 del 10 novembre 2017 fino alle ore 14,00 dell'11 dicembre 2017. Saranno escluse le domande presentate con modalità diverse da quella sopra indicata (quali, ad esempio, invio con raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano presso le sedi dell’Istituto).
La domanda di ammissione alla pratica forense dovrà essere presentata per uno soltanto degli Uffici Legali dell’INPS citati nell’art. 1 del presente bando.
Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di irricevibilità della stessa, un curriculum vitae redatto nel formato europeo(in pdf).
A partire da mercoledì 18 ottobre 2017 è operativa la nuova sede “distaccata”, sita in Viale della Lirica n. 35, primo piano - interno 2, dove sarà ubicata la Segreteria della Fondazione Forense e verranno svolte le attività dell’Organismo di Mediazione.
Pertanto, per usufruire dei servizi resi dalla Fondazione Forense, così come per depositare le domande di mediazione, occorrerà rivolgersi al personale presente nella nuova sede, che osserverà il seguente orario: dal lunedì al giovedì dalle 8, 30 alle 12,30.
Gli incontri di mediazione si terranno nei locali di Viale Della Lirica n. 35, sempre nelle giornate di lunedì, martedì e giovedì, indicativamente dalle 9 alle 12,00.
Tutte le indicazioni sono reperibili sui siti web dell’Ordine e della Fondazione.
FONDAZIONE FORENSE RAVENNATE
SEDE OPERATIVA: Viale della Lirica n. 35 cell. 334/1865006 (ore 14.00-16.00)
SEDE LEGALE:Viale Giovanni Falcone, 67 – 48124 Ravenna
P.I. : 02095940397
e mail: segreteria@fondazioneforenseravennate.it
PEC: fondazioneforenseravennate@sicurezzapostale.it
www.fondazioneforenseravennate.it
Chiusura al pubblico: venerdì
ORGANISMO DI MEDIAZIONE
Viale della Lirica n. 35 tel. 0544/422908 (ore 9.00 – 12.00)
C.F. 80008550396 - P.I.: 01052970397
EU IBAN: IT33N0538713102000002609780
email: odmavvocatiravenna@gmail.com
PEC: segreteria@ordineavvocatiravenna.eu
www.ordineavvocatiravenna.it
Chiusura al pubblico: venerdì
URGENTE
Ill.mi Signori
- PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
- PRESIDENTI DELLE UNIONI REGIONALI FORENSI
OGGETTO : ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - gara indetta dal CNF per una polizza assicurativa a condizioni di particolare favore
Ill.mi Signori,
il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, avv. Andrea Mascherin, mi incarica di trasmettere alle Vostre c.a. l’allegata comunicazione con preghiera della più ampia diffusione tra gli iscritti.
Con i migliori saluti,
ezio germani
______________________________
Consiglio Nazionale Forense
Presidenza
tel. +39.06.977488 - fax: +39.06.97748829
Vi comunichiamo che il Ministro della Giustizia ha disposto, con decreto che sarà pubblicato in G.U. oggi, un rinvio di 30 giorni dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà della assicurazione professionale.
Di ciò il CNF ne ha dato notizia con e-mail pervenuta stamane alle ore 8,33, il cui testo di seguito viene integralmente ritrascritto.
Cordiali saluti
Il Consiglio
Ill.mi Signori
- PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
- PRESIDENTI DELLE UNIONI REGIONALI FORENSI
- PRESIDENTE DELLA CASSA FORENSE
OGGETTO : ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - rinvio di trenta giorni della entrata in vigore della obbligatorietà della assicurazione professionale
Ill.mi Signori,
il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, avv. Andrea Mascherin, mi incarica di comunicarVi che il Ministro della Giustizia, in accoglimento della richiesta avanzata dal CNF, ha emanato un proprio DM che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi, con il quale dispone il rinvio di trenta giorni della entrata in vigore della obbligatorietà della assicurazione professionale.
Si ricorda che sul sito del Consiglio Nazionale Forense (www.consiglionazionaleforense.it) sono reperibili le informazioni circa la polizza oggetto di convenzione con il CNF.
Si prega di darne ampia comunicazione agli iscritti.
Con i migliori saluti,
ezio germani
______________________________
Consiglio Nazionale Forense
Presidenza
tel. +39.06.977488 - fax: +39.06.97748829
Il prossimo 11 ottobre 2017 entrerà in vigore il D.M. 22.9.2016 che stabilisce le nuove condizioni essenziali ed i massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio dell’attività forense. Ricordiamo che ai sensi dell’art. 5 del D.M. di cui sopra, le polizze stipulate in epoca antecedente all’entra in vigore dovranno comunque essere adeguate alle nuove disposizioni.
Gentili Colleghi,
il cd. “DDL Concorrenza” (Legge 4 agosto 2017, n. 124: “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”), è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto (GU Serie Generale n.189 del 14-08-2017).
Il provvedimento entrerà, quindi, in vigore dal 29 agosto 2017.
La legge (composta da un solo articolo e 192 commi) introduce rilevanti modifiche normative per assicurazioni, energia e libere professioni.
Il nuovo testo normativo (cfr. in calce il comma 150 che ha modificato l’articolo 9, comma 4, del cd. Decreto Liberalizzazioni n. DL 1/2012 conv. nella Legge 27/2012), infatti, impone a tutti i liberi professionisti (e dunque non solo agli avvocati) di comunicare ai clienti in forma scritta (o digitale), la complessità dell'incarico conferito, gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell'incarico fino alla sua conclusione:
“Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico”…“In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”.
*** *** ***
Per quanto riguarda gli avvocati, ricordiamo che dopo il cit. Decreto Liberalizzazioni era intervenuta la Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”), che, all’art. 13 comma 5, aveva limitato l'obbligo del preventivo ai soli casi di "richiesta" da parte del cliente .
Il DDL CONCORRENZA appena approvato, al comma 141 lettera d ha eliminato dal cit. art. 13 le parole «a richiesta», per cui l’obbligo dell’avvocato di fornire il preventivo scritto al cliente scatta sempre già al conferimento dell’incarico, anche in assenza di un’esplicita istanza da parte del cliente.
Dunque, in base al combinato disposto degli artt. 9 comma 4 D.L. n. 1/2012 e 13 comma 5 L. 247/2012, l’avvocato dovrà indicare nel preventivo tutte le informazioni relative all’incarico, quali: difficoltà dello stesso; previsione del costo della prestazione suddiviso in oneri, spese e compenso professionale; oneri ipotizzabili dall’inizio alla fine dell’incarico; estremi polizza assicurativa.
Ecco, quindi, la nuova formulazione del comma 5 dell’art. 13 L. 247/2012 in materia di preventivo scritto per l’avvocato.
«Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale».
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Rammentiamo anche che il comma 152 del DDL CONCORRENZA impone a tutti i professionisti (legali e non) iscritti ad ordini e collegi ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni; test: 152. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.
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Altra importantissima novità per i legali - introdotta dal comma 141, sempre “novellando” la Legge Professionale n. 247/2012 – è data dalla possibilità di esercizio della professione forense in forma societaria a società di persone, di capitali o cooperative iscritte in apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società, nel rispetto delle seguenti condizioni:
· i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di questa condizione costituisce causa di scioglimento della società (il consiglio dell'ordine procede alla cancellazione della società dall'albo, salvo che questa non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine di sei mesi);
· la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;
· i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori;
· resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale;
· l'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;
· è vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona, pena l'esclusione di diritto del socio.
· la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;
· le società sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza.
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Prima di riportare il testo delle norme modificate (in vigore dal 29 agosto 2017), ricordiamo che il DDL CONCORRENZA ha introdotto rilevanti modifiche normative anche in materia di:
- Assicurazioni (obbligo a contrarre in materia di RCA; introduzione di specifici obblighi informativi in capo alle compagnie assicurative; scontistica in favore del consumatore che accetti determinate condizioni; interoperabilità e la portabilità delle scatole nere; risarcimento del danno biologico, polizze per assicurazione professionale, risarcimento diretto);
- Esercizio della professione notarile (tra l’altro, il numero dei notai salirà da 1 ogni 7 mila abitanti a 1 ogni 5 mila; il registro delle successioni, fino ad oggi tenuto dalle cancellerie dei Tribunali, ora sarà curato dal Consiglio nazionale del notariato; continuerà ad essere richiesto l’intervento del notaio per la costituzione di srl semplificate;
- Servizi postali (i commi 57 e 58 sopprimono, a decorrere dal 10 settembre 2017, l’attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane Spa dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada).
- Liberalizzazione delle tariffe di luce e gas (cfr. comma 59, a partire al luglio 2019)
- Trasporto pubblico non di linea – Uber (entro 12 mesi il governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, come Uber e Ncc).
- Farmacie (il comma 157 consente l’ingresso di società di capitale nella titolarità dell’esercizio della farmacia privata e rimuove il limite delle 4 licenze, attualmente previsto, in capo ad una identica società).
La suddetta elencazione, ovviamente, non ha alcuna pretesa di esaustività, per cui Vi rimandiamo ad un’attenta lettura del testo di legge (che alleghiamo con separato file) e dei commenti allo stesso.
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APPENDICE NORMATIVA - “DDL Concorrenza” (Legge 4 agosto 2017, n. 124: “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”
CAPO VIII SERVIZI PROFESSIONALI
COMMA 141. Al fine di garantire una maggiore concorrenzialita' nell'ambito della professione
forense, alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 3, il quarto periodo e' soppresso;
2) il comma 4 e' abrogato;
3) al comma 6, le parole: «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5»;
b) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis. (Esercizio della professione forense in forma societaria). - 1. L'esercizio della professione forense in forma societaria e' consentito a societa' di persone, a societa' di capitali o a societa' cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa societa'; presso tale sezione speciale e' resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. E' vietata la partecipazione societaria tramite societa' fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio.
2. Nelle societa' di cui al comma 1:
a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere
avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della societa' e il consiglio dell'ordine presso il quale e' iscritta la societa' procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la societa' non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci
avvocati;
c) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.
3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalita' della prestazione professionale. L'incarico puo' essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialita', dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilita', iniziali o sopravvenuti.
4. La responsabilita' della societa' e quella dei soci non esclude la responsabilita' del
professionista che ha eseguito la specifica prestazione.
5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale e' iscritto
costituisce causa di esclusione dalla societa' di cui al comma 1.
6. Le societa' di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza»;
c) l'articolo 5 e' abrogato;
d) all'articolo 13, comma 5, le parole: «a richiesta» sono soppresse.
Testo delle norme modificate della Legge 247/2012 in vigore dal 29-08.2017 (il precedente testo è rimasto in vigore dal 2-2-2013 al: 28-8-2017)
Art. 4 Associazioni tra avvocati e multidisciplinari.
1. La professione forense puo' essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. L'incarico professionale e' tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione tra avvocati non puo' pregiudicare l'autonomia, la liberta' e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli e' conferito. E' nullo ogni patto contrario.
2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense puo' essere altresi' esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti.
3. Possono essere soci delle associazioni tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione e' fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati hanno domicilio professionale nella sede della associazione. L'attivita' professionale svolta dagli associati da' luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.
4. L'avvocato puo' essere associato ad una sola associazione.
5. Le associazioni tra professionisti possono indicare l'esercizio di attivita' proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati vi e' almeno un avvocato iscritto all'albo.
6. La violazione di quanto previsto al comma ai commi 4 e 5 costituisce illecito disciplinare.
7. I redditi delle associazioni tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.
8. Gli avvocati e le associazioni di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.
9. L'associato e' escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Puo' essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.
10. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attivita' professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.
Art. 4-bis. (Esercizio della professione forense in forma societaria).
- 1. L'esercizio della professione forense in forma societaria e' consentito a societa' di persone, a societa' di capitali o a societa' cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa societa'; presso tale sezione speciale e' resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. E' vietata la partecipazione societaria tramite societa' fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio.
2. Nelle societa' di cui al comma 1:
a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere
avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della societa' e il consiglio dell'ordine presso il quale e' iscritta la societa' procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la societa' non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci
avvocati;
c) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.
3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalita' della prestazione professionale. L'incarico puo' essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialita', dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilita', iniziali o sopravvenuti.
4. La responsabilita' della societa' e quella dei soci non esclude la responsabilita' del
professionista che ha eseguito la specifica prestazione.
5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale e' iscritto
costituisce causa di esclusione dalla societa' di cui al comma 1.
6. Le societa' di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;
Art. 5 Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria (abrogato)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le societa' tra avvocati. Il decreto legislativo e' adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il CNF, e successivamente trasmesso alle Camere perche' sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere e' reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto e' emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo puo' emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a societa' di persone, societa' di capitali o societa' cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo; b) prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola societa' di cui alla lettera a); c) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: «societa' tra avvocati»; d) disciplinare l'organo di gestione della societa' tra avvocati prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale; e) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla societa' ed eseguito secondo il principio della personalita' della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente; f) prevedere che la responsabilita' della societa' e quella dei soci non escludano la responsabilita' del professionista che ha eseguito la prestazione; g) prevedere che la societa' tra avvocati sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa societa'; h) regolare la responsabilita' disciplinare della societa' tra avvocati, stabilendo che essa e' tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed e' soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza; i) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale e' iscritto costituisce causa di esclusione dalla societa'; l) qualificare i redditi prodotti dalla societa' tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; m) stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attivita' d'impresa e che, conseguentemente, la societa' tra avvocati non e' soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento; n) prevedere che alla societa' tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. 3. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 13 Conferimento dell'incarico e compenso
1. L'avvocato puo' esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore. L'incarico puo' essere svolto a titolo gratuito.
2. Il compenso spettante al professionista e' pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.
3. La pattuizione dei compensi e' libera: e' ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o piu' affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attivita', a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.
4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
5. Il professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta e' altresi' tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.
6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale e' resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.
7. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarieta' e la semplicita' nella determinazione dei compensi.
8. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attivita' professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarieta'.
9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi puo' rivolgersi al consiglio dell'ordine affinche' esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto, puo' rilasciare un parere sulla congruita' della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.
10. Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato e' dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima e' determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.
*** *** ***
COMMA 150. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al secondo periodo, dopo le parole: «Il professionista deve rendere noto» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,» e, al terzo periodo, dopo le parole: «la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,».
Testo dell’art. 9 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'); conv. con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, in vigore dal 29-08.2017
Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate).
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. ((Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresi' definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.)) ((4))
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante e' riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non puo' essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio puo' essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.
7. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola: "regolamentate" sono inserite le seguenti: "secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attivita' similari"; b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi; c) la lettera d) e' abrogata.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La Segreteria
Gentili Colleghi,
Vi segnaliamo che, a seguito della definitiva approvazione della legge 22 maggio n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.” e della sua successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, n. 135, del 13 giugno 2017, sono state introdotte alcune novità, sul piano fiscale, in materia di deducibilità delle spese di formazione professionale.
In particolare, l’articolo 9 della legge (intitolato “deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente”) ha riformulato in parte l’art. 54 del Testo Unico Imposte sui Redditi (di cui al D. P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), rendendo integralmente deducibili le spese per “l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno” entro il plafond massimo deducibile annualmente di Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00).
In base alla precedente disciplina, vigente fino al 2016, le spese di partecipazione a convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, erano deducibili solo parzialmente e, più precisamente, nella misura pari al 50 per cento del loro ammontare.
La disciplina fiscale è stata resa, così, coerente con gli obblighi formativi imposti dalla legge professionale forense.
La nuova disciplina è già in vigore ed esplica effetti, salvo regimi fiscali incompatibili, a partire dall’anno di imposta 2017.
Si tratta di un importante risultato e di una opportunità in più per l’Avvocatura, conseguita anche grazie all’opera di sensibilizzazione costantemente portata avanti dal ns. C.N.F..
Siamo certi che sarà anche uno stimolo per proseguire con profitto nel ns. percorso di formazione professionale.
professionali.
Il Consiglio.
Gentili Colleghi,
sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017 è stata pubblicata la Legge 23 giugno 2017, n. 103, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario (Cd. Riforma Orlando).
La legge è in vigore dal 3 agosto 2017 ad eccezione del comma 81 (che detta speciali disposizioni per i commi 77, 78, 79 e 80).
Il provvedimento contiene una serie di importanti novità in riferimento:
- al codice penale (es. introduzione della causa di estinzione del reato per condotte riparatorie, inasprimenti sanzionatori per alcuni reati contro il patrimonio nonché per il reato di scambio elettorale politico mafioso e ampia riforma della disciplina della prescrizione);
- al codice di procedura penale (es. incapacità irreversibile dell’imputato di partecipare al processo, disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione e dei riti speciali e sulle impugnazioni)
- all’ordinamento penitenziario (accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari, incremento delle opportunità di lavoro retribuito sia interno che esterno nonché di attività di volontariato)
- all’organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero.
La legge 103 inoltre delega inoltre il Governo ad adottare una serie di decreti legislativi nelle seguenti materie:
- modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati;
- modifica della disciplina delle misure di sicurezza personali;
- riordino di alcuni settori del codice penale;
- la revisione della disciplina del casellario giudiziale;
- riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni;
- riforma della disciplina in materia di giudizi di impugnazione;
- riforma dell’ordinamento penitenziario.
Per favorire una migliore ed immediata verifica alleghiamo il testo della legge e alcuni file con le specifiche modifiche a ciascuno dei codici.
Con i migliori saluti.
Il Consiglio.
In allegato i comunicati emessi dall'Organismo Congressuale Forense in merito all'imminente
riforma della magistratura onoraria ed ai progetti di legge sull' equo compenso per gli avvocati.
Gentili Colleghi,
Vi segnaliamo che, a seguito della definitiva approvazione della legge 22 maggio n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.” e della sua successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, n. 135, del 13 giugno 2017, sono state introdotte alcune novità, sul piano fiscale, in materia di deducibilità delle spese di formazione professionale.
In particolare, l’articolo 9 della legge (intitolato “deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente”) ha riformulato in parte l’art. 54 del Testo Unico Imposte sui Redditi (di cui al D. P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), rendendo integralmente deducibili le spese per “l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno” entro il plafond massimo deducibile annualmente di Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00).
In base alla precedente disciplina, vigente fino al 2016, le spese di partecipazione a convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, erano deducibili solo parzialmente e, più precisamente, nella misura pari al 50 per cento del loro ammontare.
La disciplina fiscale è stata resa, così, coerente con gli obblighi formativi imposti dalla legge professionale forense.
La nuova disciplina è già in vigore ed esplica effetti, salvo regimi fiscali incompatibili, a partire dall’anno di imposta 2017.
Si tratta di un importante risultato e di una opportunità in più per l’Avvocatura, conseguita anche grazie all’opera di sensibilizzazione costantemente portata avanti dal ns. C.N.F..
Siamo certi che sarà anche uno stimolo per proseguire con profitto nel ns. percorso di formazione professionale.
professionali.
Il Consiglio.
Vi alleghiamo il protocollo approvato dall'Osservatorio Penale della Corte d'Appello di Bologna sulla liquidazione degli onorari in favore dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello stato e degli irreperibili.
E’, quindi, quanto mai opportuno attenersi ai criteri di commisurazione degli onorari previsti dal protocollo e rispettare le modalità di presentazione delle relative istanze di liquidazione.
Con i migliori saluti
Il Consiglio.
l’Osservatorio della Giustizia penale presso il Tribunale di Ravenna nella riunione del 25 maggio 2017 ha condiviso e predisposto una tabella di “prassi” concernente l’istituto della messa alla prova.
Trattasi di indicazioni di massima fornite dai Giudici della Sezione Penale (e già in applicazione) ove, in relazione alla tipologia di pena, viene indicato il corrispondente periodo di messa alla prova ed il termine massimo di sospensione del processo.
Riteniamo che il prospetto allegato possa rappresentare un riferimento efficace per assicurare uniformità di trattamento verso gli imputati che avanzeranno richiesta di messa alla prova. Nel contempo e grazie alla consultazione della tabella, gli avvocati saranno in grado di anticipare al cliente i tempi di sospensione del processo e la durata del lavoro di pubblica utilità che andranno a svolgere.
Il Consiglio
Vi alleghiamo la delibera assunta dalla GIUNTA DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE in data 24 maggio 2017, relativamente all’ulteriore astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale proclamata per le giornate del 12, 13, 14, 15, 16 giugno 2017.
Con i migliori saluti.
Il Consiglio
In allegata la delibera assunta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna in data 18 aprile 2017, relativa all’oggetto: Iniziative del COA di Roma per il cd. “recupero crediti formativi".
Gentili Colleghi, Vi alleghiamo la “ CONVENZIONE FRA I CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL DISTRETTO DELL’EMILIA-ROMAGNA E LA CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA” per la trascrizione degli atti giudiziari nei procedimenti civili.
Si tratta della possibilità di avvalersi degli avvocati dell’associazione “Auxilium” (già utilizzata dal Tribunale di Bologna) in quanto disponibili (alle condizioni ivi indicate) ad assumere l’incarico di ausiliari per la trascrizione delle sentenze e dei provvedimenti della Corte d’Appello.
Con i migliori saluti.
Il Consiglio
Gentili Colleghi,
Vi alleghiamo il comunicato dell’Unione Nazionale Giudici di Pace e dell’Associazione Nazionale Giudici Di Pace con la proclamazione dello sciopero nazionale per 4 settimane a partire dal 15 maggio e sino all'11 giugno 2017.
Le organizzazioni hanno precisato che lo sciopero rispetterà le forme e le modalità previste dal codice di autoregolamentazione; che di seguito Vi riassumiamo (senza i commenti e le annotazioni degli estensori riportati nel comunicato stesso):
“a) i giudici di pace assicureranno, durante tutto il periodo dello sciopero, la tenuta di una sola udienza a settimana ….;
b) tutte le altre attività giudiziarie ed amministrative resteranno sospese, ivi comprese, in via esemplificative, la redazione ed il deposito delle sentenze e dei decreti ingiuntivi, dovendosi ritenere ogni termine imposto dalla legge e dal CSM, …… come parimenti sospeso;
c) per l’intero periodo i giudici di pace si asterranno, altresì, dalla partecipazione ai corsi di formazione, distrettuale e nazionale, nonché da ogni altra attività legata al proprio ufficio.
Verranno garantiti solo gli atti indifferibili ed urgenti previsti dal codice di autoregolamentazione dello sciopero, come approvato dalla CGSSE”
Vi precisiamo, altresì, che il suddetto comunicato è stato diramato dal Consiglio Giudiziario e, poi, dal Tribunale di Ravenna, senza alcuna nota a commento.
Per tale ragione, in caso di necessità o dubbi circa la gestione delle udienze (in particolare) è opportuno rivolgersi direttamente alle cancellerie degli Uffici del Giudice di Pace.
Vi terremo aggiornati rispetto ad ogni ulteriore notizia o novità.
Con i migliori saluti.
Il Consiglio
Vi alleghiamo la delibera assunta dalla GIUNTA DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE in data 9 maggio 2017, relativamente all’ulteriore astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale proclamata per le giornate del 22, 23, 24 e 25 maggio 2017.
Con i migliori saluti.
Il Consiglio
in riferimento a quanto in oggetto, Vi comunichiamo che presso l'aula 12 del Tribunale è già stata attivata, a cura della Procura della Repubblica, la postazione avvocati che consente l'accesso ai fascicoli già digitalizzati a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini ex art 415 bis c.p.p. e che, nell’attuale fase di sperimentazione, sono quelli delegati al P.M. D.ssa Lucrezia Ciriello.
La responsabile amministrativa del sistema TIAP per la Procura di Ravenna è la D.ssa Barbara Caroli.
La procedura di accesso al servizio per gli Avvocati è così riassumibile:
1) Posto che sull’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p. è segnalata in calce l’avvenuta digitalizzazione del relativo fascicolo, il difensore interessato dovrà presentarsi all’ufficio che cura gli adempimenti per i fascicoli in “avviso 415 bis”, dove l’addetto, una volta verificata la legittimazione all’accesso al/i fascicolo/i, provvederà al rilascio della/e password per la consultazione a video del fascicolo/i richiesto/i. La password resta valida per una singola sessione di lavoro;
2) una volta ottenuta la password, il legale si recherà in aula 12, dove, nella postazione predisposta, potrà consultare a video il fascicolo, selezionandone le parti d’interesse e scegliendo se richiederne copia (con o senza urgenza) in formato cartaceo od elettronico (il calcolo dei pagamenti dei diritti da versare è effettuata direttamente dal TIAP e compare sulla richiesta copie);
3) una volta formalizzata la richiesta di copie (che viene inviata telematicamente all’ufficio “415 bis”), il successivo rilascio delle stesse verrà effettuato presso l'ufficio “415 bis” a partire dal terzo giorno successivo in caso di richiesta senza urgenza, oppure entro due giorni in caso di richiesta con urgenza (è considerata urgente la richiesta di rilascio entro i 2 giorni successivi a quello della richiesta stessa).
L'ufficio “415 bis” provvederà alla consegna delle copie previa riscossione dei diritti.
La procedura, non appena sarà estesa ai fascicoli di tutti i magistrati, sarà resa consultabile sul sito www.procura.ravenna.it.
Per qualsiasi ulteriore dettaglio potrete rivolgerVi anche ai Colleghi Consiglieri Avv. Michele Dell’Edera, Avv. Andrea Visani ed Avv. Laerte Cenni.
Con i migliori saluti.
Il Consiglio
In allegato la delibera assunta dalla GIUNTA DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE in data 12 aprile 2017, relativamente all’ulteriore astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale proclamata per le giornate del 2, 3, 4 e 5 maggio 2017.
Cari Colleghi,
Vi trasmettiamo l’allegata nota del Ministero della Giustizia con la quale, in risposta a quesito posto dalla Corte di Appello di Bologna in merito al pagamento del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie tramite marche, si raccomanda alle Cancellerie, in attesa degli ulteriori sviluppi dei sistemi informatici in uso agli uffici giudiziari, di attenersi scrupolosamente alle modalità operative indicate nella precedente circolare dell’ottobre 2015.
Ciò significa che qualora si assolva il contributo unificato e l’anticipazione forfettaria mediante acquisto della marca da bollo e si provveda poi alla loro scannerizzazione all’atto della iscrizione a ruolo telematica, il legale dovrà successivamente recarsi presso la Cancelleria in modo da consentirne l’annullamento.
Se si vorrà evitare l’accesso all’Ufficio giudiziario, si dovrà optare per una delle altre modalità di pagamento (modello F.23, versamento su c/c postale, pagamento telematico).
Cordiali saluti.
Il Consiglio
Gentili Colleghi, Vi trasmettiamo in allegato il decreto n. 30/2017 del Presidente del Tribunale di Ravenna, Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace, relativo alla nuova e diversa organizzazione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Ravenna.
Vi preghiamo di prestare la massima attenzione all’indicazioni contenute nel decreto.
Con i migliori saluti
Il Consiglio
Vi alleghiamo il comunicato dell’Organismo Congressuale Forense relativamente alla nuova astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale proclamata per le giornate del 10 – 11 – 12 -13 – 14 Aprile 2017 dall’Unione delle Camere Penali Italiane.
Con i migliori saluti.
Il Consiglio
Vi rimandiamo alla lettura integrale della stessa, evidenziando quanto ci viene in sintesi segnalato dalla Camera Penale della Romagna:
1- Il codice di regolamentazione dei servizi pubblici non consente più l’astensione ad oltranza, e prevede invece un massimo di 5 giorni, con possibile reiterazione rispettando i termini di preavviso prescritti (di qui la proclamazione della successiva astensione per il primo periodo utile).
2- I rilievi concernono il metodo (la “fiducia” su un complesso disegno di legge, con conseguente privazione della necessaria elaborazione parlamentare) ed il merito.
3- Sul merito, tra i numerosi punti qualificanti annoveriamo tra l’altro: l’estensione del processo a distanza ad un numero elevatissimo di procedimenti con detenuti, con la conseguente mortificazione del diritto di difesa e di autodifesa in nome di esigenze di risparmio di risorse; la sospensione per complessivi 3 anni del decorso della prescrizione nei gradi della impugnazione, da cui deriverà l’effetto di una dilatazione dei tempi del processo, (con buona pace del principio di ragionevole durata oggi assicurato nel nostro paese soltanto da una disciplina della prescrizione coerente con la previsione di periodi di sospensione dipendenti esclusivamente da stasi del processo determinate da impedimenti giuridicamente qualificati, e mai da esigenze tout court della organizzazione giudiziaria).
4- In sostanza, la prescrizione base minima per i delitti si articolerà di fatto in anni 10 e mesi 6, e per le contravvenzioni in anni 8: con ogni conseguenza immaginabile sulla vita degli imputati e delle parti lese appese ad un disegno che finisce per non rispettare i destini né degli uni né delle altre.
Con i migliori saluti.
Il Consiglio
Gentili Colleghi,
Vi alleghiamo la nota dell’Unione Nazionale Giudici di Pace, con la quale viene proclamata l’astensione dei Giudici di Pace su scala nazionale dal 20 al 24 marzo.
Con i migliori saluti.
Il Consiglio
la società Namirial spa, fornitrice delle caselle PEC con il suffisso "...@ordineavvocatiravenna.eu", attivate dalla maggior parte degli iscritti al nostro Ordine, ha scritto una mail all'Ordine per preavvisare che, per molte caselle PEC intestate a ns. iscritti, si sta approssimando la scadenza triennale del contratto di fornitura individuale.
In particolare, il primo cospicuo gruppo di contratti scadrà a giugno 2017 e - in assenza di disdetta da inviare entro il mese di scadenza - tali contratti individuali si rinnoveranno tacitamente per identico periodo.
Entro il corrente mese di marzo, questo Ordine informerà Namirial spa che la gestione amministrativa della fase dei rinnovi dovrà avvenire direttamente a cura dei singoli iscritti interessati al servizio, i quali, pertanto (come preannunciato da Namirial), riceveranno da quest’ultima gli avvisi di scadenza dei contrtati individuali e, successivamente, in caso di mancata disdetta, riceveranno anche le fatture per il nuovo triennio, al cui pagamento dovranno provvedere direttamente.
Il canone triennale rimane invariato e sarà pari ad € 19,50 oltre IVA.
Evidenziamo che Namirial ha informalmente riferito alla segreteria dell'Ordine la propria intenzione di inviare agli interessati il preavviso di scadenza in tempo utile per esercitare l'eventuale disdetta: peraltro, i moduli di richiesta di attivazione del servizio, a suo tempo sottoscritti, non la obbligano a tale passaggio, per cui chi fosse interessato a cambiare gestore potrà eventualmente attivarsi senza attendere di ricevere il preavviso.
Cordiali saluti
Il Consiglio
Gentili Colleghi,
Vi alleghiamo la delibera della Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane con la quale è stata indetta l'astensione dalle udienze penali e da ogni attività giudiziaria nel settore penale nei giorni 20, 21, 22, 23 e 24 marzo 2017.
Come potrete verificare le motivazioni dell’astensione riguardano il contenuto del DDL di riforma del processo penale attualmente all’esame del Parlamento e, segnatamente, dell’allungamento dei termini di prescrizione ivi previsto.
Vi ricordiamo (e raccomandiamo) l'osservanza del Codice di Autoregolamentazione e l’onere di tempestiva comunicazione della volontà di aderire all'astensione depositando la relativa dichiarazione presso la competente cancelleria prima dell'udienza.
Con i migliori saluti
Il Consiglio
Gentili Colleghi,
Vi alleghiamo la circolare n. 1/2017 di Cassa Forense che esplicita l'operatività del cd. cumulo per gli iscritti sulla scorta dell'art. 1 comma 195 della legge di bilancio 2017.
Aggiungiamo anche una nota sul riscatto previdenziale redatta e gentilmente inviataci dal ns. delegato di cassa Forense Avv. Giovanni Cerri di Bologna.
Gli allegati verranno pubblicati anche sul sito dell’Ordine.
Con i migliori saluti.
Il Consiglio
Si segnala che sul sito istituzionale di Anas S.p.A. è stato pubblicato l’“Avviso di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato alla formazione di una graduatoria per l’ammissione alla pratica legale presso la Direzione Legale e Societario di Anas S.p.A.”
Si prevedono n. 25 posizioni totali di cui n. 3 per la sede di Roma e n. 22 per le sedi territoriali.
Le candidature dovranno essere presentate secondo le modalità indicate nell’avviso reperibile al seguente link (http://www.stradeanas.it/it/posizioni-aperte-e-selezioni) entro il termine del 15 aprile 2017.
Ai praticanti sarà riconosciuto un rimborso pari ad € 500,00 mensili, alle condizioni previste dal “Regolamento per lo svolgimento del tirocinio professionale presso ANAS S.p.A.” sempre reperibile sul sito di Anas.
Cari Colleghi,
lo scorso 14 febbraio 2017 si è tenuta a Roma presso il Palazzo della Cancelleria la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2017 del Consiglio Nazionale Forense.
Dopo l'indirizzo di saluto del Presidente della Corte costituzionale, prof. Paolo Grossi, il Presidente del Consiglio Nazionale Forense Avv. Andrea Mascherin ha tenuto una relazione della quali Vi segnalo l'altissimo profilo, sia nell’analisi dell’attuale momento sociale, sia nell’illustrazione della funzione dell’Avvocatura.
A seguire, gli interventi del Ministro della Giustizia, On. Andrea Orlando, del Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, On. Giovanni Legnini e del Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, dott. Giovanni Canzio.
Chi volesse seguire l’evento (cosa che mi permetto di consigliarVi caldamente) potrà farlo utilizzando il seguente link:
http://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/relazioni-inaugurali
Con i migliori saluti.
Il Presidente Mauro Cellarosi
Vi comunichiamo che il Consiglio Nazionale Forense e il Dipartimento Pari Opportunità della presidenza del Consiglio dei Ministero hanno concordato un protocollo di intesa mirato all’inserimento di Professioniste all’interno di imprese sotto il controllo delle Pubbliche Amministrazioni.
Per realizzare questo progetto è stata stabilita l’istituzione di una Banca dati delle professioniste per le Pubbliche Amministrazioni, denominata Pro-Rete PA al fine di contribuire a promuovere la presenza femminile nei processi decisionali economici.
Le professioniste potranno inserire il proprio curriculum nella predetta Banca dati (aprendo http://prorete-pa.pariopportunita.gov.it/) e così mettendo le competenze acquisite a disposizione della Pubbliche Amministrazioni, sicché queste avranno un insieme di professionalità cui attingere per le nomine.
Non solo: il Consiglio Nazionale Forense, per il tramite dei singoli Ordini Professionali territoriali si impegna, insieme al Dipartimento per le Pari Opportunità a collaborare per l’organizzazione e la realizzazione di attività scientifiche, formative, divulgative e culturali di comune interesse tese a favorire l’incontro tra domanda e offerta di professioniste da inserire nelle posizioni di vertice di società controllate da Pubbliche Amministrazioni e di enti pubblici.
Il Consiglio dell’Ordine Il Comitato Pari Opportunità
Il Presidente Mauro Cellarosi La Presidente Annalisa Porrari
Gentili Colleghi,
nelle giornate del 26 e 28 gennaio si sono svolte le Cerimonie di Inaugurazione dell’Anno Giudiziario, rispettivamente presso la Corte di Cassazione e la Corte d’Appello di Bologna (ad esse seguirà, il 14 febbraio p.v., l’Inaugurazione presso il Consiglio Nazionale Forense).
Riteniamo opportuno allegarVi le relazioni presentate, nell’occasione, del Presidente del CNF avv. Andrea Mascherin e del Presidente dell’Ordine di Bologna Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli (in rappresentanza di tutti gli Ordini del Distretto), oltre, naturalmente, alla Relazione del Presidente della Corte d’Appello Dr. Giuseppe Colonna “SULL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NEL DISTRETTO DELL’EMILIA ROMAGNA PER L’ANNO 2016”.
Tra i tanti e importanti temi affrontati, riteniamo di dover sottolineare i (comuni) forti richiami affinchè la Magistratura e l’Avvocatura siano sempre più in grado di governare insieme i cambiamenti e di ricercare soluzioni comuni nell’interesse del sistema giustizia.
Ovviamente ci auguriamo che tale approccio possa avere il necessario e indifferibile impulso anche nel ns. Tribunale: da parte ns. non mancheranno totale disponibilità e spirito di collaborazione.
Il Consiglio dell’Ordine.
Chiarimenti sulle modalità d'inoltro delle istanze di accesso alle informazioni contenute nell'Anagrafe Tributaria formulate ai sensi degli art. 492 bis c.p.c. e 155 quinquies disp. att. c.p.c.
La Scuola Superiore della Magistratura ha aperto per l'anno 2017, numerosi corsi di formazione per Magistrati agli Avvocati del Libero Foro.
Proroga al 31 marzo 2017 del termine per la presentazione dell'istanza per il mantenimento dell'iscirzione nell'Elenco Unico Nazionale dei difensori d'ufficio.
La circolare in oggetto, che sostituisce integralmente la precedente del 30/06/2015, entrerà in vigore il 1° GENNAIO 2017.
Il 15 dicembre 2016 è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra la Corte di cassazione, il CNF e l'Avvocatura Generale dello Stato sull'applicazione del nuovo rito civile (D.L. 168/2016, conv. nella L. 197/2016), frutto della volontà comune di costruire un'interpretazione il più possibile condivisa di alcuni snodi problematici della riforma del processo civile di cassazione.
Gli approfondimenti sul tema ed i documenti sono consultabili sul sito del CNF http://www.consiglionazionaleforense.it
Programma formativo per l’anno 2017, predisposto in collaborazione la Fondazione Forense Ravennate.
Si segnala che tutti gli iscritti alla data del 30 dicembre 2016, permarranno comunque nei turni, predisposti dai COA, per il primo trimestre del 2017.
Adempimenti antiricilaggio, predisposte dalla Commissione interna del Consiglio Nazionale Forense, contenenti una sintetica indicazione degli adempimenti a carico degli Avvocati.
In considerazione dello sviluppo del processo civile telematico e della necessità che tutte le componenti del sistema giustizia – magistrati, avvocati e personale di cancelleria – collaborino attivamente per ridurre le criticità che comprimono l’efficienza del sistema, l’Osservatorio sulla Giustizia Civile presso la Corte Appello ha stilato un nuovo Protocollo per i procedimenti civili innanzi alla Corte d'Appello di Bologna.
La finalità, appunto, è quella di rendere il “servizio giustizia” efficace e adeguato a soddisfare le aspettative e le necessità del cittadino.
Il Protocollo, che Vi alleghiamo con i relativi allegati, affronta questioni pratiche relative a: iscrizione a ruolo o costituzione delle parti (sia cartacea che telematica), visura dei fascicoli, copia degli atti e delle sentenze, copia degli atti e dei documenti per le controparti, comunicazioni della Cancelleria, redazione degli atti e dei provvedimenti, depositi telematici di atti e documenti endo processuali, organizzazione e trattazione delle udienze nelle sezioni civili e lavoro nonché nei procedimenti in camera di consiglio, modalità di assunzione delle prove, precisazione delle conclusioni, tutela della gravidanza, maternità e genitorialità, pari opportunità e altro.
Si tratta, come specificato nella premessa del Protocollo, di raccomandazioni (dunque senza carattere “normativo”) rivolte a tutte le componenti del sistema nell’intento di perseguire la citata finalità e giungere alla soluzione di molti problemi di carattere pratico.
Ogni Vs. suggerimento o proposta che possa essere utilmente inserita nel testo del Protocollo sarà ben gradita, posto che tutti le Parti che lo hanno sottoscritto hanno assunto l’impegno di aggiornarlo periodicamente.
Il Consiglio organizzerà a breve un incontro di presentazione e illustrazione del Protocollo, cui parteciperà anche un Consigliere della Corte della Corte d’Appello.
A margine dell’incontro tenutosi in data 8 novembre 2016 ed avente ad oggetto “Il sistema di gestione per l'inserimento e mantenimento nell'Elenco Nazionale per i difensori d'ufficio”, appare necessario fornire agli iscritti le seguenti indicazioni, al fine di non incorrere in errori nella procedura di inserimento dei dati all’interno del gestionale presentato dai responsabili della Lextel.
1) Le richieste di iscrizione, permanenza, cancellazione ed iscrizione, si effettueranno esclusivamente accedendo al sito del CNF nella sezione difese d’ufficio (http://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/difese-d-ufficio);
2) È necessario dotarsi di dispositivo di firma digitale (smart card o pen drive) con certificato di autenticazione e del certificato di sottoscrizione. Chi non ne è in possesso potrà richiedere il modulo per la richiesta di firma digitale presso la Segreteria dell’Ordine;
3) La richiesta di permanenza nell’Elenco Nazionale ha cadenza annuale con termine al 31 dicembre di ogni anno;
4) Il gestionale chiederà di allegare separatamente in formato PDF, l’autocertificazione con l’elenco delle udienze a cui si è partecipato nell’anno solare in cui la richiesta viene presentata e la dichiarazione di regolarità con l’obbligo formativo di cui all’art. 11 L. 247/2012 con riferimento all’anno antecedente a quello in cui la richiesta viene presentata;
In via transitoria e solo per l’anno in corso, sarà possibile inserire udienze dal 20 febbraio 2015 e dell’anno 2016 .
Per facilitare la compilazione della domanda si forniscono in allegato, due modelli relativi all’indicazione delle udienze a cui si è partecipato ed all’autocertificazione sugli obblighi formativi, in cui si dovrà indicare anche a quali liste si intende iscriversi (liberi o urgenti). In caso di mancata indicazione si procederà all’iscrizione per entrambe le liste.
Si precisa che la richiesta di inserimento nell’Elenco Nazionale ai fini della permanenza, dovrà essere effettuata anche da chi abbia già presentato domanda al Consiglio dell’Ordine.
In ultimo e per il futuro si chiede di inviare le domande con largo anticipo rispetto alla scadenza in maniera da consentire la speditezza della procedura, atteso che il Consiglio dell’Ordine le dovrà vagliare singolarmente prima di inviarle al CNF per la delibera finale).
Si consiglia di consultare, altresì, la guida all’uso del gestionale fornito dalla Lextel (in allegato) che ha fornito, comunque, un servizio di help desk gratuito che risponde al numero 06 45475829, attivo dalle 09:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:00 dal lunedì al venerdì.
Gentili colleghi,
nei mesi scorsi abbiamo riscontrato che la Cancelleria Civile del ns. Tribunale, contrariamente a quanto previsto all’art. 6 del protocollo per il procedimento d’ingiunzione civile telematico siglato il 26.06.2014 (pubblicato nella sezione PROTOCOLLI del nostro sito e che alleghiamo alla presente), rifiutava il deposito telematico dell’istanza per l’apposizione della formula esecutiva ex art. 647 cpc (Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente).
Abbiamo, quindi, immediatamente sollevato il problema (sia con la Presidenza del Tribunale, sia con la Cancelleria) senza, tuttavia, poter giungere all’auspicato protocollo condiviso
Il Presidente del Tribunale, tuttavia, ha assicurato che la Cancelleria accetterà il deposito dell’istanza sia in forma telematica (come previsto, trattandosi di atto compreso nel libro IV - titolo I - capo I del C.P.C., richiamato dall’art. 16 bis comma IV del dl 179/2012), sia in forma cartacea, qualunque sia stata la modalità con cui il difensore ha notificato il decreto ingiuntivo (a mezzo UNEP, in proprio a mezzo posta, in proprio a mezzo PEC).
Sarà comunque necessario, una volta verificata nel fascicolo informatico l’avvenuta emissione del decreto di esecutorietà, provvedere al deposito in cancelleria del ricorso e del decreto ingiuntivo in originale (se notificati a mezzo UNEP o in proprio a mezzo POSTA) o in copia autenticata dal difensore (se notificati a mezzo PEC).
Per facilitare la miglior comprensione della procedura alleghiamo nota riepilogativa con il dettaglio degli adempimenti, unitamente a: A) Schema di istanza ex art. 647 c.p.c.; B) Schema di richiesta cartacea per l’apposizione di formula esecutiva. Si tratta, ovviamente, di suggerimenti frutto dell’elaborazione della Commissione “INFORMATIZZAZIONE E PCT” di questo Consiglio, che, senza pretesa di esaustività, rimettiamo alla Vs. valutazione.
Con i migliori saluti.
Il Consiglio
dopo ampia elaborazione alla quale hanno partecipato i Consiglieri della “Commissione Famiglia”, Vi alleghiamo il Protocollo per i Trasferimenti Immobiliari nelle separazioni e divorzi sottoscritto il 26 ottobre dal Presidente del Tribunale e dal Presidente dell'Ordine.
Auspichiamo possa trattarsi di strumento utile ai fini del migliore e più corretto esercizio della ns. attività professionale.
Il documento sarà sempre disponibile sul sito dell'Ordine nella sezione "Protocolli"
Con i migliori saluti.
Il Consiglio
Gentili Colleghi,
lo scorso 21 ottobre si è svolta l’elezione dei 3 rappresentanti del ns. Distretto in seno al neo costituito Organismo Congressuale Forense, organismo elettivo al quale l’esito del recente congresso di Rimini ha affidato la funzione di rappresentanza “politica” dell’avvocatura italiana, con il compito di dare attuazione ai deliberati congressuali.
Abbiamo il piacere di comunicarVi che sono risultati eletti l’Avv. Sandro Callegaro del Foro di Bologna (Presidente URCOFER), l’avv. Giovanni Giuffrida del Foro di Piacenza e il Collega Avv. Maurizio Taroni del ns. Foro.
Si tratta di un esito che dimostra l’apprezzamento e l’attenzione di tutto il Distretto della Corte d’Appello per l’Avvocatura ravennate e che, soprattutto, ci consentirà di partecipare direttamente alla nuova fase “costituente” avviata dopo il XXXIII Congresso Nazionale di Rimini.
A Maurizio Taroni va il pieno sostegno del Consiglio e il migliore augurio per l’opera che lo attende nell’interesse della ns. categoria.
Il Consiglio
Con decreto n. 136 del 14 settembre 2016, Il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha disposto che i Presidenti di sezione ed i Presidenti dei collegi giudicanti facciano quanto necessario affinchè la motivazione dei provvedimenti civili sia sintetica, chiara, e, comunque, commisurata al grado di complessità delle questioni trattate, fornendo, al riguardo, una serie di criteri che questi ultimi sono invitati a seguire. E ciò anche al fine di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti.
Riteniamo anche opportuno rammentarVi che, sempre nell'ottica di accelerare i tempi della giustizia e facilitare, attraverso schemi di redazione degli atti, la lettura e la comprensione degli stessi da parte della Corte di Cassazione, nel dicembre 2015 il Consiglio Nazionale Forense aveva sottoscritto con quest'ultima due protocolli (uno per la materia civile e tributaria l’altro per la materia penale) nei quali venivano fornite raccomandazioni in ordine alle modalità di stesura dei ricorsi in Cassazione.
L’obiettivo di tali due protocolli è quello:
auspicando che, in tal modo, il giudizio di legittimità possa divenire più veloce ed efficace.
Ritenendo di fare cosa utile e gradita, si allegano i due protocolli sopra citati che, nei rispettivi ambiti di competenza, forniscono uno schema di base secondo il quale dovranno essere redatti i ricorsi, in materia civile ed amministrativa da un lato ed in materia penale dall’altro, da depositare avanti la Corte di Cassazione; schemi, in entrambi i casi, improntati alla chiarezza, alla sintenticità ed alla facile, ma esauriente, comprensione dell’atto.
Il Consiglio
Gentili Colleghi,nei giorni 6, 7 e 8 ottobre 2016 si è tenuto a Rimini il XXXIII Congresso Nazionale Forense, al quale l'Ordine di Ravenna ha partecipato con i tre delegati (oltre al Presidente) eletti in occasione dell'assemblea tenutasi lo scorso 19 luglio 2016.Il Congresso, chiamato a deliberare in merito all'attuazione dell'art. 39 comma 3 della Legge n. 247/2012 (3. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie ed elegge l’organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati.) ha approvato una mozione che comporta un’integrale riscrittura delle norme statutarie del Congresso Nazionale Forense, con l'abrogazione delle precedenti e la definizione di un nuovo organo di rappresentanza dell’Avvocatura. Secondo le nuove norme statutarie (ved. allegato) la funzione di rappresentanza “politica” del Congresso Nazionale Forense sarà ora affidata ad un organismo elettivo denominato Organismo Congressuale Forense (O.C.F.), con il compito di dare attuazione ai deliberati congressuali.Il Congresso ha, altresì, discusso e votato nella giornata del 8 ottobre circa 25 mozioni sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali.
*** *** ***
In forza del disposto del nuovo Statuto congressuale, l’Ordine di Bologna ha convocato il seggio elettorale per l’elezione dei 3 rappresentanti del ns. Distretto all’O.C.F., che avrà luogo venerdì 21 ottobre, dalle ore 12 alle 17 presso la sede del Consiglio dell’Ordine di Bologna.
A termini del nuovo Statuto segnaliamo che:
- l’elettorato attivo spetta ai soli Delegati congressuali (allo scorso Congresso di Rimini) degli Ordini del Distretto;
- l’elettorato passivo spetta a ogni avvocato iscritto in uno degli albi ed elenchi speciali degli Ordini del Distretto, che non abbia riportato, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento;
- i candidati devono presentare la propria candidatura al Presidente del Consiglio dell’Ordine Forense di Bologna, quale Ordine distrettuale (esclusivamente tramite pec da inviare all’indirizzo: consiglio@ordineavvocatibopec.it), almeno 24 ore prima dell’inizio delle operazioni elettorali, indicando le proprie generalità, la data di iscrizione all’albo, gli indirizzi di studio, di posta elettronica certificata e di posta elettronica ordinaria, i numeri di telefono, telefax e cellulare;
- il seggio elettorale è convocato dal Presidente del Consiglio dell’Ordine Forense di Bologna, quale Ordine distrettuale, che lo presiede e che è coadiuvato, con funzioni di segretario verbalizzante, dal Delegato distrettuale con minore anzianità di iscrizione all’albo;
- ogni Delegato può esprimere nella scheda elettorale fino a un massimo di due preferenze di voto.
All’esito delle operazioni elettorali si procederà, senza soluzione di continuità e in seduta pubblica, allo scrutinio delle schede di votazione e alla proclamazione degli eletti.
L’avviso di convocazione del seggio elettorale, le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni elettorali e lo Statuto e il Regolamento del Congresso Nazionale Forense e dell’O.C.F. sono pubblicati sul sito internet dell’Ordine.
Il Consiglio
Al fine di illustrare il decreto legislativo 31/01/2015 n. 6 “Riordino della disciplina della difesa d’ufficio, ai sensi dell’art. 16 L. 247/12”, l'Ordine degli Avvocati di Ravenna ha organizzato un incontro con la società Lextel allo scopo di illustrare la piattaforma dedicata del Consiglio Nazionale Forense, a cui sarà necessario ed indispensabile accedere per l’inserimento, il mantenimento o la cancellazione dell’iscrizione dall'Elenco Nazionale dei difensori di ufficio. Le domande, infatti, dovranno essere trasmesse obbligatoriamente dagli avvocati interessati al CNF - a decorrere dal 1.12.2016 e fino al 31.12.2016 - tramite la piattaforma Lextel (https://gdu.consiglionazionaleforense.it/) secondo le modalità che verranno indicate dai relatori e mediante l'utilizzo di software per la firma digitale, di cui ci si dovrà necessariamente dotare qualora non in possesso. L’incontro si terrà il giorno 8 novembre 2016, dalle ore 15,00 alle ore 18,00 presso il Grand Hotel Mattei. Il convegno è gratuito e comporterà l’attribuzione di n. 3 crediti formativi in materia penale. Per l’iscrizione: accedere a www.isiformazione.it e si ricorda che le iscrizioni chiuderanno il 20 OTTOBRE 2016. Si raccomanda la più ampia partecipazione. Il Consiglio
A seguito all’adozione da parte del CNF delle Linee Guida interpretative per l’applicazione delle disposizioni in materia di difese d’ufficio, gli avvocati che intendano mantenere la propria iscrizione nella lista dei difensori d’ufficio sono tenuti a presentare la relativa domanda - a decorrere dal 1.12.2016 e fino al 31.12.2016 - autocertificando l’esercizio continuativo dell’attività professionale nel settore penale nell’anno 2015 (ed elencando almeno dieci udienze ove è stata prestata assistenza difensiva).
Non vi sono, quindi, oneri di allegazione della relativa documentazione, ferma restando la facoltà del COA di effettuare controlli a campione e/o chiedere la produzione di idonea documentazione idonea a dimostrare la partecipazione alle udienze.
Per agevolare il suddetto incombente è stato predisposto un “form” della richiesta di permanenza nelle liste e contestuale autocertificazione.
Le domande dovranno essere inviate via PEC alla Segreteria dell'Ordine (segreteria@ordineavvocatiravenna.eu).
Precisiamo, infine, che quanto sopra riguarda solo coloro che, alla data del 20 febbraio 2015, risultavano già iscritti nelle liste dei difensori d’ufficio.
Invitiamo, quindi, tutti i difensori d’ufficio al rispetto della normativa di riferimento (artt. 97 c.p.p. e 29 disp. att. c.p.p.; ed in particolare a quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento adottato dal CNF il 22.5.2016)
Il Consiglio
E' stato pubblicato nella G.U. del 27.7.2016 il DM Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15.7.2016, che fornisce le modalità di attuazione della norma contenuta nella cd. “Legge di stabilità 2016”, che ha introdotto la facoltà per gli avvocati di pagare i propri debiti per imposte e tasse (IVA inclusa) mediante compensazione con i crediti maturati per compensi professionali liquidati a seguito di ammissione dell’assistito al patrocinio a spese delle Stato (oltre IVA e CPA). Analogamente, è possibile procedere al pagamento dei contributi previdenziali dovuti per i propri dipendenti, mediante cessione di tali crediti.
Il procedimento di compensazione comporta l’accesso alla cd. Piattaforma elettronica di certificazione.
Alleghiamo il testo del decreto, segnalando fin d’ora l’art. 3, relativo ai requisiti (i crediti debbono essere liquidati, ancora non pagati neppure in parte, fatturati con fattura elettronica o con fattura cartacea registrata sulla piattaforma elettronica), nonché al periodo dell’anno entro il quale è possibile esercitare l’opzione (per il 2016: dal 17 ottobre al 30 novembre, negli anni successivi, dall’1 marzo al 30 aprile) e l’art. 5 (relativo alla procedura da seguire).
Si segnala che l’intervento è spesato – per quest’anno – fino a 10 milioni di euro, esauriti i quali , ovviamente, la compensazione non è ammessa e l’opzione potrà essere nuovamente esercitata nell’anno successivo.
Con i migliori saluti.
Il Consiglio
su iniziativa del Consiglio dell’Ordine e dopo l’esito positivo della riunione preliminare, lo scorso 5 luglio si è formalmente costituito l’Osservatorio della Giustizia Penale presso il Tribunale di Ravenna (come da atto allegato).
Si tratta di un risultato molto importante realizzato grazie alla collaborazione e disponibilità offerta dai Capi degli Uffici e dai Magistrati della Procura della Repubblica, della Sezione Penale del Tribunale e dell’Ufficio del G.I.P.
Un ringraziamento particolare va alla Camera Penale della Romagna che, tramite il Presidente Avv. Marco Martines e il Vice Presidente Avv. Sandra Vannucci, ha attivamente partecipato alla fase di avvio.
L’Osservatorio (le cui riunioni avranno cadenza trimestrale) intende realizzare un “tavolo” di permanente consultazione tra tutti i soggetti coinvolti nell’esercizio della giurisdizione (magistratura, avvocatura e dirigenza amministrative degli uffici giudiziari) finalizzato ad affrontare in modo condiviso le problematiche esistenti, a elaborare su prassi condivise, protocolli e quant’altro utile al buon funzionamento della giustizia penale nel nostro Tribunale.
Nella riunione del 5 luglio u.s l’Osservatorio ha iniziato i propri lavori elaborando diverse e importanti integrazioni al "Protocollo per la liquidazioni degli onorari dovuti ai soggetti ammessi al gratuito patrocinio a spese dello Stato", con inserimento nello stesso di specifici criteri per la liquidazione delle difese d'ufficio dei cd. “insolvibili” e “irreperibili” di fatto, nonché di nuove tabelle per le liquidazioni presso il Giudice di Pace, per i processi con richiesta di messa alla prova, per le impugnazione delle sentenze del Giudice di Pace e per le misure reali e di prevenzione.
In materia di procedimenti in cui vi è richiesta di messa alla prova ex L. 64/2014, si è altresì recepita una tabella - peraltro già un uso presso altri Tribunali del Distretto – che stabilisce un quadro di riferimento dei limiti di durata della messa alla prova in relazione alla gravità del reato commesso. E ciò con l’obiettivo di uniformare quanto più possibile le statuizioni giudiziali in ordine ai tempi di sospensione del processo e del relativo lavoro di pubblica utilita’.
Sono state poi introdotte tematiche che verranno approfondite in seguito, quali la problematica connessa alla presunzione di conoscenza degli atti processuali da parte dell’interessato nelle ipotesi di elezione di domicilio presso lo studio del difensore dichiarata dall’imputato/Indagato (cd. elezione di stile) e i criteri di liquidazione a favore delle costituite parti civili non ammesse al gratuito patrocinio.
Per il miglior funzionamento dell’Osservatorio invitiamo tutti i Colleghi a fornire idee, suggerimenti e/o a indicare criticità o problematiche di sorta, confrontandosi e comunicando con i Consiglieri della Commissione Penale (Avv.ti Cenni, Dell’Edera e Visani) e con l’Avv. Vannucci della Camera Penale.Norme per l'istituzione e le modalità di tenuta dell'elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lettera s) legge 31 dicembre 2012, n. 247
Bando per lo svolgimento della pratica forense presso gli Uffici Legali dell'Inps presenti nella Regione Emilia Romagna [INPS.1380.20/06/2016.0005629] [INPS.1380.08/07/2016.0006239]
A decorrere dal 1 luglio 2016, l’orario di apertura al pubblico delle cancellerie sarà dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dal lunedì al sabato, fatta eccezione per la cancelleria del contenzioso civile che osserverà orario di apertura dalle ore 9.30 alle ore 13.30 dal lunedì al sabato (differenziazione che nel provvedimento è motivata dall’esigenza di provvedere all’accettazione degli atti trasmessi per via telematica fino alle ore 24 del giorno precedente).
Nella giornata del sabato tutte le cancellerie saranno “aperte” nei suddetti orari limitatamente alla ricezione di atti indifferibili e urgenti.
E' pubblicato nella sezione Modulistica Avvocati del sito, il modello di parere di congruità da utilizzare da ora in poi per la richiesta di opinamento delle parcelle.
L'avvocato stabilito può ottenere la dispensa dalla prova attitudinale se ha esercitato in Italia in modo effettivo e regolare la professione con il titolo professionale di origine per almeno tre anni. Tale presupposto non è integrato ove l'avvocato stabilito abbia esercitato la professione, seppur in buonafede, con il titolo di avvocato invece che con il titolo professionale di origine. E’ quanto si legge nella sentenza n.5073 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione pronunciata il 15 marzo 2016, con cui vengono chiariti i requisiti in presenza dei quali l’avvocato stabilito può ottenere la dispensa dalla prova attitudinale e l’iscrizione all’albo.
L'avvocato stabilito, che abbia acquisito la qualifica professionale in altro Stato membro dell'Unione Europea, può ottenere la dispensa dalla prova attitudinale di cui all'art. 8 d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 115, se - nel rispetto delle condizioni poste dall'art. 12 d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, di attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale - abbia esercitato in Italia in modo effettivo e regolare la professione con il titolo professionale di origine per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati. Tale presupposto non è integrato ove l'avvocato stabilito abbia esercitato la professione, seppur in buonafede, con il titolo di avvocato invece che con il titolo professionale di origine.
E’ questo il principio di diritto che può ricavarsi dalla lettura della predetta sentenza con cui le Sezioni Unite della Corte di cassazione respingono il ricorso presentato da un “abogado” avverso la decisione del proprio Consiglio dell’ordine locale – poi confermata anche dal Consiglio Nazionale Forense – con cui veniva respinta la sua richiesta di dispensa dalla prova attitudinale ed il passaggio dell'iscrizione all'Albo ordinario.
L’occasione offre lo spunto agli Ermellini per ricordare i requisiti in presenza dei quali è possibile ottenere la dispensa dalla prova attitudinale. Si legge nella sentenza che «L'art. 12 d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, di attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, prevede le condizioni per la dispensa dalla prova attitudinale.
Occorre che l'avvocato stabilito abbia, per almeno tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati, esercitato in Italia «in modo effettivo e regolare» la professione «con il titolo professionale di origine» perché possa ottenere la dispensa dalla prova attitudinale di cui all'art. 8 d.lgs. n. 115/1992. Ed aggiunge l'art. 12 cit. che per esercizio effettivo e regolare della professione si intende l'esercizio reale dell'attività professionale svolta senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana.
Quindi, al fine di conseguire la dispensa suddetta, l'esercizio della professione forense da parte dell'avvocato stabilito deve essere:
a) di durata non inferiore a tre anni scomputando gli eventuali periodi di sospensione
b) effettivo e quindi non formale o addirittura fittizio
c) regolare e quindi nel rispetto della legge forense e del codice deontologico
d) con il titolo professionale di origine».
La sentenza e i decreti ingiuntivi già passati in giudicato alla data di pronuncia del fallimento sono vincolanti per la curatela, la quale, nulla può contestare in ordine alla fondatezza del credito (salvo eventualmente eccepire l’inopponibilità di tali atti alla massa dei creditori per la revocabilità del negozio giuridico sul quale la sentenza o il decreto si fondano).
Occupandoci solo dei decreti ingiuntivi è possibile ragionare all’inverso: se il creditore fonda la propria domanda di ammissione al passivo su un decreto ingiuntivo che non è ancora divenuto definitivo alla data di pronuncia del fallimento, la curatela non è vincolata a detto decreto, per cui il credito potrà essere ammesso o escluso in base agli elementi probatori, diversi dal decreto ingiuntivo, forniti dal creditore.
Solo la dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. (Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell’opponente. “Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l’opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza del decreto. Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l’opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell’articolo 650 e la cauzione eventualmente prestata è liberata.”) attribuisce al decreto ingiuntivo l’efficacia di giudicato sostanziale. Ne discende che il decreto ingiuntivo è opponibile al fallimento solo se è intervenuta dichiarazione di esecutorietà in data anteriore a quella di fallimento.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 6085/2004 è chiarissima in materia: “L’efficacia del giudicato (sostanziale) del decreto ingiuntivo non opposto, senza necessità di visto, viene affermata, non univocamente, in dottrina, nel rilievo che sarebbe inutile la previsione di un termine (perentorio: Cass. 1251/66; 15959/00) per proporre opposizione se poi, all’inutile decorso, non si collegasse alcun effetto di irrevocabilità del decreto; più univoca, invece la soluzione giurisprudenziale che, nelle massime più risalenti, è esplicita nel senso che il decreto ingiuntivo, solo se dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata (Cass. 784/64; 659/66; 1246/66; 1776/67; 1125/68; 2627/71), mentre l’ulteriore effetto del visto, di conferire l’esecutività al decreto che ne è privo, è sottolineato da altre pronunce (Cass. 181/65; 1028/70; 2412/70; 3244/73).”
Una recente sentenza (Cass. n. 1650/2014) ne chiarisce le ragioni, giacché nel procedimento monitorio è demandata al giudice un’attività giurisdizionale di verifica che il contraddittorio si sia correttamente instaurato attraverso la correttezza della notifica, “tale controllo rappresenta un momento irrinunciabile a garanzia del diritto di difesa dell’intimato“.
Inoltre, il medesimo art. 647 c.p.c. prevede che “il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione quando risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza del decreto”.
Tale pronuncia conclude nel rilevare che “la funzione devoluta al giudice dall’art. 647 c.p.c. è molto diversa da quella della verifica affidata al cancelliere dall’art. 124 disp. att. c.p.c. sulla mancata proposizione di una impugnazione ordinaria nei termini di legge e dall’art. 153 disp. att. c.p.c. sulla verifica che ‘la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto’. Se ne differenzia, infatti, per il compimento di una attività giurisdizionale avente ad oggetto la verifica del contraddittorio, che, come già detto, nel processo a cognizione ordinaria ha luogo come primo atto del giudice e nel processo d’ingiunzione, ove non sia stata proposta opposizione, ha luogo come ultimo atto del giudice”.
Esecutorietà ed esecutività sono concetti equiparati.
E’ opportuno, però, non confondere la provvisoria esecutività/esecutorietà del decreto con la dichiarazione di esecutorietà. Infatti, il decreto provvisoriamente esecutivo attribuisce al creditore il potere di agire con l’esecuzione forzata sul patrimonio del debitore. In questo modo, il titolo diventa il presupposto per l’esercizio dell’azione esecutiva, indipendentemente dall’accertamento del diritto sostanziale sottostante.
Si tratta di un beneficio che il giudice può riconoscere al creditore in determinati casi (artt. 642 e 648 c.p.c.).
In realtà, un decreto provvisoriamente esecutivo può anche essere opposto e la provvisoria esecutività può mantenersi anche in pendenza di opposizione. Pertanto, si comprende come lo stesso non sia sufficiente a provare il diritto sostanziale che sta alla base del decreto.
Il decreto di esecutorietà di cui art. 647 c.p.c. è quello che sancisce che il decreto è passato in giudicato ed è un atto formale che la giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte ritiene imprescindibile per l’opponibilità alla procedura fallimentare.
Riepilogando:
§ in senso positivo: il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data anteriore alla dichiarazione di fallimento (in quanto passato in giudicato) costituisce titolo per l’ammissione del credito allo stato passivo, senza possibilità di esclusione non essendo consentito al Curatore ed al Giudice Delegato rimettere in discussione l’esistenza del credito (si vedano tra l’altro, Cass. n. 28553/2011, n. 22549/2010, n. 22959/2007).
§ in senso negativo: il decreto ingiuntivo non provvisto di formula di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. anteriore alla data di fallimento non gode di tale efficacia, “con la conseguente inopponibilità alla massa se non dichiarato esecutivo prima della dichiarazione di fallimento (Cass. 6918/2005; 9346/1997)” (Cass. n. 6198/2009).
Inoltre, “il Tribunale fallimentare non ha il potere di accertare, neanche incidenter tantum, la tardività della proposizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Di conseguenza, il decreto ingiuntivo, non dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., non ha efficacia di giudicato formale e sostanziale e non è opponibile alla procedura fallimentare” (Cass. n. 2032/2012 e n. 1650/2014).
Ricordiamo, altresì, che l’inopponibilità del decreto ingiuntivo travolge anche l’eventuale ipoteca giudiziale iscritta sugli immobili del debitore in virtù di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Infatti, “essendo il decreto ingiuntivo del tutto inefficace nei confronti del sopravvenuto fallimento, non può riconoscersi efficacia neppure all’ipoteca giudiziale iscritta in ragione delle sua provvisoria esecutività” (Cass. 7221/98);
Ugualmente Cass. n. 22549/2010 la quale argomenta che poiché il D.I. è inefficace nei confronti della massa, è inefficace anche l’ipoteca giudiziale iscritta, in quanto il titolo provvisorio che giustifica l’iscrizione non è più suscettibile di divenire definitivo nei confronti della massa stessa (in tal senso anche Cass. n. 2789/1996 e n. 6918/2005).
Altra conseguenza della non opponibilità del decreto ingiuntivo alla massa, è la non riconoscibilità e ammissibilità al passivo fallimentare delle spese legali liquidate in decreto ingiuntivo (compresa la tassa di registrazione o le spese di iscrizione ipotecaria).
L’art. 647 c.p.c. prevede espressamente che il soggetto legittimato a rilasciare la dichiarazione di esecutorietà sia lo stesso giudice che ha emesso il decreto.
Nella prassi di alcuni Tribunali, invece, accade che sia la Cancelleria a rilasciare una sorta di visto di mancata opposizione o mancata costituzione dell’opponente nei termini.
Ciò crea non pochi problemi, perché ad una interpretazione letterale della norma, tale prassi non risulta corretta.
Pertanto, raccomandiamo a chi voglia insinuare al passivo fallimentare e rendere opponibile alla massa un credito portato da decreto ingiuntivo avente efficacia di giudicato, di ottenere il decreto di esecutorietà di cui all’art. 647 cpc.
La Cancelleria rilascerà, su apposita richiesta, copia conforme del ricorso, del decreto ingiuntivo e del decreto di esecutorietà ex 647 cpc che ne fa parte integrante.
Il Consiglio
Con riguardo al Bando per l'Ammissione al corso propedeutico all'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori- ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana - 4° serie speciale- concorsi ed esami n. 3 del 12 gennaio 2016, il CNF ha disposto con delibera allegata in questa pagina la riapertura del termine per la presentazione delle domande di ammissione fino al giorno 19 marzo 2016 , consentendo la presentazione della domanda ad aspiranti che maturino i requisiti richiesti per l'ammissione entro il termine dell'8 aprile 2016.
Con la legge di stabilità 2016 sono state introdotte norme tese a rafforzare l’effettività e l’efficacia dell’istituto del gratuito patrocinio. In particolare è prevista l'emissione del decreto di pagamento da parte del giudice, contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase (o il grado di giudizio) e per gli avvocati che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato, di porre tali somme in compensazione con quanto dovuto per imposte, tasse e contributi previdenziali, rendendo così più appetibile per i legali il ricorso all’istituto del gratuito patrocinio.
In pratica, per gli avvocati che hanno crediti per spese, diritti e onorario da gratuito patrocinio, viene ammessa la compensazione di questi ultimi con quanto dai soggetti stessi dovuto all’erario per ogni imposta e tassa, compresi l’Iva, nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione anche parziale dei predetti crediti entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati.
E’ stato pubblicato il 14 dicembre, nella sezione apposita del sito istituzionale del CNF, il nuovo testo del Regolamento ai sensi dell’articolo 22 della legge 247/2012 sui corsi per la iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
Il Regolamento assume il numero n. 1/2015 e sostituisce il precedente testo, n. 5/2014.
Entra in vigore il prossimo 29 dicembre e varrà a disciplinare i prossimi bandi per i corsi prodromici alla iscrizione nell’Albo Cassazionisti.
http://ssa-cnf.mncertified.com/nl/link?c=5o4s&cth=u5v58t&d=1fd&h=2mc4anb2rh5o41u0i41nuvcljg&i=1vu&iw=1&p=H2054647515&s=lp&sn=18o&z=ntm
La Commissione in materia di difese d'ufficio del CNF, con parere del 20.11.2015 ha precisato che gli avvocati che intendano mantenere l'iscrizione nell'elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio, dovranno presentare la documentazione volta a comprovare la sussistenza dei requisiti entro e non oltre il 31 dicembre 2016.
Tale termine vale sia per gli avvocati iscritti automaticamente nell’elenco unico nazionale a far data dal 20 febbraio 2015, che per gli avvocati inseriti successivamente in detto elenco ai sensi degli artt. 29, comma 1-ter e 6 del Regolamento interno CNF.
Con i migliori saluti.
La Commissione Penale
Egr. Colleghi,
l’art. 11 del D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni in L. 162/2014, prescrive “ai difensori che sottoscrivano l’accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione” di “trasmettere copia al Consiglio dell’Ordine circondariale del luogo ove l’accordo è stato raggiunto ovvero al Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati”. Vi trasmettiamo, pertanto, il modulo che, previa compilazione e sottoscrizione, dovrà accompagnare il deposito di ogni accordo prescritto dall’art. 11 comma 1.
Il documento di identità da allegare, unitamente alla copia del bonifico bancario, alla mail da inviare al Servizio Gestione gestioneaccessi@palagiustizia.ra.it. dovrà essere perfettamente leggibile in ogni sua parte, con foto che permetta il riconoscimento ed esclusivamente in formato PDF, in quanto prima del rilascio del badge dovrà esserci l’approvazione del Procuratore della Repubblica.
Cari Colleghi,
il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna nella seduta del 15 settembre 2015, ha approvato il nuovo Regolamento sulla difesa d’ufficio, in attuazione delle disposizioni normative e regolamentari di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2015 n. 6 in tema di riordino della disciplina della difesa d’ufficio, ai sensi dell’art. 16 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247.
Gli avvocati che, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 30 gennaio 2015 n. 6, risultavano già iscritti agli elenchi dei difensori d’ufficio predisposti dal Consiglio dell’Ordine di Ravenna, sono stati iscritti automaticamente nell’elenco Nazionale dei difensori d’ufficio. Qualora si intenda mantenere tale iscrizione, è necessario inoltrare una nuova domanda nel rispetto dei criteri indicati dal Regolamento.
Si precisa, altresì, che è fatto obbligo agli iscritti in possesso dei requisiti indicati nel Regolamento e che intendano mantenere l’iscrizione all’elenco nazionale dei difensori di ufficio, ora istituito presso il Consiglio Nazionale Forense, di inviare la propria domanda via PEC all’Ordine degli Avvocati di Ravenna (segreteria@ordineavvocatiravenna.eu) corredata della documentazione richiesta, entro e non oltre la data del 20 febbraio 2016.
L’assenza dei requisiti indicati nel Regolamento e/o l’incompleta produzione dei documenti richiesti, comporterà il rigetto della domanda.
Con i migliori saluti.
La Commissione Penale
Più in particolare, è esclusa la debenza del contributo unificato di iscrizione a ruolo nel procedimento relativo al rilascio da parte del Procuratore della Repubblica del nulla osta o dell’autorizzazione (trattandosi di attività di controllo e verifica da parte del Procuratore della Repubblica ritenuta di natura amministrativa)
Altrettanto dicasi per la eventuale prosecuzione del procedimento davanti al Presidente del Tribunale (trattandosi non di una fase dotata di una propria autonomia ma di una eventuale prosecuzione dello stesso procedimento degiurisdizionalizzato).
L’Agenzia delle Entrate, con parere 3 luglio 2015, ha precisato che gli accordi depositati presso la segreteria della Procura della Repubblica competente nel procedimento di negoziazione assistita, sono esenti anche dal pagamento dell’imposta di bollo sul presupposto che l’accordo concluso a seguito di negoziazione assistita ai sensi dell’art. 6 D.L. 132/2014 produca i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari di separazione e divorzio.
Non dovuti sono anche i diritti di copia del rilascio di copia autentica del nulla osta o dell’autorizzazione del Pubblico Ministero sull’accordo concluso a seguito di negoziazione assistita ai sensi dell’art. 6 D.L. n. 132/2014 per le medesime ragioni.
Cordiali saluti.
Il Consigliere Segretario
Avv. Stefania Gaudenzi
Si segnala la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2015, del decreto 12 agosto 2015 n. 144 del Ministero della Giustizia “Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.
Il Regolamento, qui allegato, entrerà in vigore il 14 novembre 2015.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 del 12 agosto 2015 il Decreto del Ministero della Giustizia n. 88334 del 7 maggio 2014 titolato “Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
Il Ministero della giustizia ha adeguato la soglia del reddito per per l’ammissione al cosiddetto “gratuito patrocinio” conto della variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Ora l’importo indicato nell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è aggiornato in euro 11.528,41.
Il precedente valore, così come adeguato con decreto del 23 luglio 2014, era pari ad € 11.369,24.
Si rammenta che qualora il patrocinio a spese dello Stato venga però richiesto per una difesa in un processo penale e il soggetto richiedente l’assistenza legale conviva con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante (comma 2), ma il tetto reddituale è maggiorato di € 1.032,91 per ciascuno dei detti familiari conviventi (articolo 92 D.P.R. n. 115/2002).
Comunicazione del Presidente della Corte Appello inerente gli orari di sportello per il deposito degli atti fino al 29 giugno. Si rammenta che a decorrere dal 30 giugno anche avanti la Corte di Appello sarà obbligatorio il deposito telematico degli atti endoprocessuali
Protocollo per la liquidazione degli onorari dovuti ai difensori (d'ufficio o di fiducia) di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nonché ai difensori d’ufficio di imputati irreperibili nei cui confronti sia stata disposta la sospensione del processo, sottoscritto tra il Presidente del Tribunale di Ravenna, l'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale della Romagna.